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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27206/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per falsa indicazione del reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In fatto, all'interessato era contestato di avere indicato, nell'autocertificazione presentata nel 2017 per ottenere il beneficio, un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a quello effettivamente percepito nell'anno 2016. I motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendosi che per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è necessario il dolo generico e che, nel caso concreto, la Corte territoriale non aveva considerato che il reddito effettivo restava comunque sotto la soglia di legge per l'accesso al beneficio, circostanza idonea a far ritenere la falsità non decisiva e potenzialmente frutto di errore o negligenza; 2) la violazione degli artt. 95 d.P.R. 115/2002 e 42 e 43 c.p., per avere la Corte desunto il dolo dalla sola incompletezza della dichiarazione e dalla ritenuta inutilità del falso ai fini dell'ammissione, con motivazione ritenuta arbitraria e contraddetta dai dati di fatto; 3) la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per mancata o insufficiente valutazione della richiesta di particolare tenuità del fatto, deducendosi che il danno per l'Erario era inesistente e che la motivazione sulla gravità della condotta e sull'intensità del dolo era tautologica e non preceduta da una valutazione complessiva della concreta offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la giurisprudenza richiede, per integrare il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, la presenza di false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, ma ha anche chiarito che, quando le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio risultino in concreto sussistenti, il giudice deve effettuare una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo, per escludere che il falso sia inutile o sia frutto di errore. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato la divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e aveva ritenuto il dolo sulla base della non veridicità dell'autocertificazione e della conoscibilità dei redditi familiari, ma senza confrontarsi adeguatamente con il dato decisivo della non ostatività del reddito effettivo rispetto alla soglia legale e senza escludere in modo convincente la possibilità di una condotta colposa. Per questo motivo la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, affinché verifichi nuovamente sia il dolo sia la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    La fattispecie punisce le false indicazioni o omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni rilevanti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tuttavia, quando il reddito effettivo non è ostativo al beneficio, è necessaria una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo per escludere che il falso sia inutile o non doloso.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    È richiamata quale disposizione che fissa la soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 42 c.p.

    È richiamato dai motivi di ricorso per sostenere che la responsabilità penale richiede dolo o colpa nei casi previsti dalla legge, e non può essere affermata sulla sola base della difformità della dichiarazione.

  • art. 43 c.p.

    È richiamato dai motivi di ricorso per sostenere che il dolo richiede coscienza e volontà della falsità, non essendo sufficiente un errore o una negligenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere valutata complessivamente sulla base delle peculiarità della concreta fattispecie, tenendo conto di gravità, modalità, motivazioni, conseguenze e intensità del dolo, salvo le condizioni ostative tassative.

  • Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008

    Le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio integrano il reato indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.

  • Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio

    Quando il reddito effettivo consente l'ammissione al patrocinio, non basta la mera falsità della domanda: il giudice deve verificare rigorosamente l'elemento soggettivo e affrontare la tesi difensiva dell'errore.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj

    Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e degli indicatori normativi rilevanti.

  • Ubaldi

    Richiamato in tema di valutazione complessiva della particolare tenuità del fatto, con considerazione di più indici sintomatici dell'offensività.

Massime di principio

  • Nel delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, la mera presenza di una dichiarazione non veritiera o incompleta non esaurisce l'accertamento: il giudice deve verificare, in concreto, se l'agente abbia agito con coscienza e volontà della falsità oppure se la difformità derivi da errore, superficialità o difetto di controllo.
  • Se il reddito effettivo dell'interessato è comunque compatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la falsità dichiarativa può perdere rilievo offensivo e impone un controllo particolarmente rigoroso sull'elemento soggettivo, non potendosi desumere automaticamente il dolo dalla sola divergenza tra dato dichiarato e dato reale.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo e concreto, fondato su più indicatori della fattispecie, e non può essere esclusa con motivazione meramente assertiva o tautologica basata sulla sola entità della difformità dichiarativa.
  • Quando il giudice di merito non si confronta con un dato potenzialmente decisivo per escludere il dolo, come la non decisività della falsità ai fini del beneficio richiesto, la motivazione sulla responsabilità risulta viziata e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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