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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27200/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerneva un provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato di avere detenuto illecitamente circa 3 kg di cocaina, con contestazione della recidiva specifica nel quinquennio. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto adeguata la sola misura inframuraria a fronte delle esigenze cautelari. In cassazione la difesa aveva dedotto un unico motivo, lamentando mancanza di motivazione e comunque vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di una misura non carceraria, anche se elettronically presidiata. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, richiamando un generico accordo intervenuto per l'applicazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. Pur dando atto della rinuncia, ha ritenuto di dover comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, osservando che la rinuncia era assolutamente generica (con richiamo a un accordo per l'applicazione della pena) e che, per tale ragione, non potevano applicarsi i principi giurisprudenziali sul difetto di soccombenza. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base dell'ordinanza cautelare, relativa alla detenzione illecita di cocaina.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione anche quando il gravame investa esclusivamente provvedimenti cautelari.
  • La rinuncia, per escludere gli effetti economici sfavorevoli connessi alla soccombenza, deve risultare specifica e non meramente generica; in mancanza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la rinuncia all'impugnazione è dichiarata da difensore munito di procura speciale, la Corte può arrestare il giudizio senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
  • In tema di impugnazioni cautelari, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia non esclude automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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