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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27202/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza nei confronti di un imputato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato pari a 2,07 g/l, in relazione a un sinistro stradale avvenuto in Pontenure il 08/02/2022. La difesa, con ricorso per cassazione, ha dedotto tre gruppi di censure: primo, la mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato fosse alla guida del veicolo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe respinto l'appello con motivazione solo apparente e senza misurarsi con le doglianze; secondo, il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la prognosi negativa sarebbe stata fondata solo su un precedente penale e che non sarebbe stato adeguatamente considerato il possibile rilievo della barriera linguistica; terzo, la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, contestando l'affermazione di una mancanza di revisione critica del proprio comportamento e deducendo la sussistenza di requisiti soggettivi favorevoli, anche in ragione della condizione familiare e lavorativa dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure, osservando che le doglianze sulla guida del veicolo miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena e della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, ha giudicato la motivazione della Corte territoriale congrua e non apparente, perché basata non solo sul comportamento processuale dell'imputato, ma anche su un precedente non lieve e sulle concrete modalità del fatto, ritenute espressive di elevata pericolosità e di prognosi negativa circa la futura astensione dal reato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada

    disposizione incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza, nella fattispecie con tasso alcolemico pari a 2,07 g/l

  • art. 164, comma 1, c.p.

    richiamato per la prognosi negativa ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena

  • art. 133 c.p.

    parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio e della prognosi sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva

  • art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato, come modificato, per il requisito dei fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena

  • art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    norma di modifica della disciplina delle pene sostitutive richiamata dalla Corte

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    richiamato in relazione alla nuova disciplina delle pene sostitutive

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di cause di esonero

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della propria lettura dei fatti a quella operata dai giudici di merito; è censurabile solo un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione sulla capacità dimostrativa degli elementi valorizzati.
  • La doglianza di motivazione apparente per omessa risposta alle difese è accoglibile solo se gli elementi trascurati hanno carattere decisivo, cioè se la loro corretta valutazione avrebbe imposto una decisione diversa in assenza di ulteriori elementi contrari.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere fondato su una prognosi negativa ricavata da plurimi elementi concreti, non essendo sufficiente il solo richiamo al comportamento processuale dell'imputato; rilevano anche precedenti penali e modalità del fatto che denotino elevata pericolosità e scarsa affidabilità.
  • Il diniego della pena sostitutiva non richiede necessariamente l'esame analitico di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., potendo essere sorretto dalla valorizzazione del solo elemento ritenuto ostativo alla sua efficacia rieducativa, purché il giudizio prognostico sia adeguatamente motivato.
  • Quando il ricorso si risolve in una mera contestazione di merito contro una motivazione congrua e non manifestamente illogica, il ricorso è inammissibile e seguono le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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