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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27204/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'avere causato un incidente stradale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione del diritto alla prova, lamentando il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per escutere un teste indicato dalla difesa quale soggetto esperto sul libretto metrologico dell'etilometro; dall'altro, ha denunciato vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che le irregolarità e le mancate verifiche periodiche dello strumento avrebbero reso inattendibile l'accertamento alcolemico e che la Corte di appello aveva motivato solo in apparenza sulla regolarità dell'etilometro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha osservato che la censura sulla mancata assunzione di una prova decisiva era inammissibile nella parte in cui riguardava la sollecitazione dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p., e comunque generica, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato l'irrilevanza della rinnovazione istruttoria e la difesa non aveva dimostrato la decisività della prova non assunta. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione sull'etilometro, rilevando che l'apparecchio risultava regolarmente omologato, che l'ultima verifica era stata eseguita meno di dodici mesi prima del fatto e che non erano stati allegati elementi concreti idonei a provare un malfunzionamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 commi 2 lett. C e 2 bis cod. strada

    Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza, nella forma aggravata per aver provocato un incidente stradale.

  • art. 507 c.p.p.

    Il potere suppletivo del giudice non consente di fondare un motivo di ricorso per mancata assunzione di prova decisiva quando la prova sia stata solo sollecitata come integrazione officiosa e sia stata ritenuta non necessaria.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello non è dovuta se la prova richiesta è ritenuta irrilevante o non decisiva alla luce del compendio istruttorio.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione di prova decisiva è deducibile solo con riferimento a mezzi di prova richiesti tempestivamente dalla parte nei modi previsti dal codice.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    La decisività della prova omessa va riferita ai mezzi di prova di cui sia stata richiesta l'ammissione secondo la disciplina delle prove dibattimentali.

  • art. 186 cod. strada

    L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere sorretto anche da elementi sintomatici e non soltanto dall'esame strumentale.

  • art. 379 Regolamento di metrologia

    Richiamato dalla difesa per contestare la regolarità dei controlli dell'etilometro; la Corte ha ritenuto che l'omologazione e gli esiti delle verifiche periodiche rendessero comunque attendibile l'apparecchio.

Massime di principio

  • La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione solo se la prova era stata richiesta nei modi previsti per l'ammissione istruttoria; non è sufficiente che la parte abbia sollecitato il giudice a esercitare i propri poteri officiosi di integrazione probatoria.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere respinta senza vizio di motivazione quando la prova sia ritenuta non decisiva o irrilevante rispetto agli elementi già acquisiti.
  • Nel giudizio per guida in stato di ebbrezza, l'esame strumentale con etilometro non costituisce prova legale esclusiva: lo stato alcolemico può essere desunto anche da indicatori sintomatici della condotta e delle condizioni del conducente.
  • L'irregolarità formale della sequenza dei controlli periodici dell'etilometro non è di per sé sufficiente a infirmare l'accertamento se il dispositivo risulti omologato, abbia superato verifiche tecniche rilevanti e non emergano specifici elementi di malfunzionamento al momento del prelievo.
  • Per contestare efficacemente l'attendibilità dell'etilometro non basta allegare genericamente omissioni nelle verifiche periodiche; occorre introdurre elementi concreti idonei a dimostrare il difettoso funzionamento dello strumento in relazione all'accertamento specifico.
  • La motivazione sulla regolarità dell'etilometro è logicamente sufficiente quando valorizzi omologazione, verifiche tecniche recenti, assenza di anomalie segnalate dal dispositivo e ulteriori dati sintomatici coerenti con lo stato di ebbrezza.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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