Cassazione Penale, Sentenza n. 27201/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, riformando solo in parte la decisione perché l'imputato era stato assolto da altro capo. L'inammissibilità era stata motivata ritenendo il motivo di gravame non specifico: la difesa aveva sostenuto che non vi fosse prova certa che alla guida del veicolo, fermato durante la circolazione stradale, si trovasse l'imputato e non il passeggero, persona a lui somigliante, ma non avrebbe indicato elementi atti a supportare la tesi alternativa e non avrebbe contestato adeguatamente la deposizione dell'operante di polizia giudiziaria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo per violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che il giudice d'appello può dichiarare inammissibile il gravame solo per difetto di specificità dei motivi, non per loro asserita manifesta infondatezza o inidoneità confutativa; il secondo per omessa valutazione del motivo subordinato relativo alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, dichiarato inammissibile senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di appello penale, il controllo sull'ammissibilità dei motivi non può estendersi alla verifica della loro manifesta infondatezza, potendo l'inammissibilità essere dichiarata solo per mancanza di specificità intrinseca o estrinseca. Nel caso concreto, la difesa aveva individuato con sufficiente precisione il punto devoluto al giudice di secondo grado, cioè l'insufficienza della prova sulla guida del mezzo da parte dell'imputato, sicché il requisito di specificità doveva considerarsi soddisfatto. Di conseguenza, l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
indicato come norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna di merito.
art. 581 cod. proc. pen.
richiamato quale norma che disciplina la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ribadisce che, in appello penale, l'inammissibilità può essere dichiarata solo per difetto di specificità e non per manifesta infondatezza dei motivi.
legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata per evidenziare che la riforma dell'art. 581 c.p.p. non ha ampliato il sindacato del giudice d'appello fino alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi.
art. 615 cod. proc. pen.
non citato espressamente nel testo; non incluso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello penale, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità è configurabile solo quando i motivi non consentano di individuare con chiarezza il capo o il punto della decisione censurato, ovvero non risultino correlati alle ragioni della sentenza impugnata.
- Non spetta al giudice d'appello dichiarare inammissibile il gravame perché ritiene i motivi manifestamente infondati o non persuasivi: tale verifica attiene al merito della censura, non alla sua ammissibilità.
- La specificità del motivo è integrata quando l'appellante individua il punto della decisione che intende devolvere, espone le ragioni del dissenso e indica l'esito alternativo richiesto, anche se la censura sia sinteticamente formulata.
- Se il giudice di appello, dopo aver dichiarato l'inammissibilità per genericità, affronta comunque nel merito le doglianze, ciò conferma che il motivo era in realtà sufficientemente specifico e non poteva essere espulso dal giudizio per difetto di specificità.
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