Cassazione Penale, Sentenza n. 27199/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per un presunto traffico organizzato di stupefacenti tra la provincia di Catania e la Spagna. All'indagato erano contestati: la partecipazione, in qualità di promotore, organizzatore e finanziatore, a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; una serie di condotte di coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di marijuana e hashish in contesto transnazionale; alcune singole cessioni di quantitativi anche rilevanti di droga; e una cessione di circa 500 grammi tramite intermediazione altrui. Il G.I.P. aveva applicato gli arresti domiciliari, ritenendo gravi indizi anche del ruolo apicale, dell'aggravante dell'associazione armata e delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato: 1) la qualifica dell'indagato come promotore/organizzatore/finanziatore, sostenendo che al più emergesse un ruolo di gestore operativo di un segmento produttivo; 2) la sussunzione nei reati-fine delle condotte contestate ai capi B, C e I, contestando la prova del trasporto, della cessione e del perfezionamento delle operazioni; 3) il difetto di autonoma valutazione e la motivazione apparente dell'ordinanza genetica e del riesame; 4) la motivazione illogica sulla gravità indiziaria e sul ruolo associativo; 5) l'esistenza dell'aggravante dell'associazione armata; 6) la sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché la proporzionalità della misura; 7) l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive; 8) l'omesso esame delle censure difensive contenute nella memoria di riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul difetto di autonoma valutazione, rilevando che la motivazione per relationem è consentita quando il giudice dimostri di aver svolto un vaglio critico degli elementi di indagine; inoltre ha precisato che il vizio di mancanza di autonoma valutazione è predicabile solo con riguardo al provvedimento che applica la misura, non all'ordinanza del riesame. Ha poi dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la censura sulla qualifica apicale e, per analoghe ragioni, quella sull'aggravante armata, osservando che l'eventuale esclusione di tali elementi non avrebbe inciso, nel caso concreto, sul regime cautelare. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e aspecifico, perché volto a una diversa lettura del compendio indiziario e non a denunciare veri errori di diritto o macroscopiche illogicità. Il quarto motivo è stato reputato aspecifico e privo di confronto effettivo con la motivazione del tribunale. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in ragione della doppia presunzione cautelare operante per l'associazione in materia di stupefacenti ex art. 275, comma 3, c.p.p., non superata da elementi concreti dedotti dalla difesa. Gli ulteriori motivi sulla proporzionalità della misura e sull'omesso esame delle censure difensive sono stati ritenuti aspecifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato per l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte tratta come contestazione cautelare di un sodalizio dedito al narcotraffico e considera rilevante la presunzione cautelare connessa a tale reato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato per le condotte di coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
citato nella contestazione dei fatti di traffico transnazionale di droga
artt. 110 e 81 c.p.
richiamati per il concorso di persone e la continuazione nelle condotte contestate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norme invocate a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione
art. 292 c.p.p.
artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis
invocato dalla difesa sull'obbligo di autonoma valutazione e motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 309 c.p.p.
richiamato in tema di riesame e motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
contestata l'aggravante dell'associazione armata; la Corte dichiara la censura inammissibile per carenza di interesse nel caso concreto
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato per la doppia presunzione cautelare e per l'adeguatezza della custodia/degli arresti domiciliari in materia di reati associativi di stupefacenti
art. 274, lett. c), c.p.p.
invocato dalla difesa per contestare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione
art. 299 c.p.p.
richiamato dalla difesa sul tema della modifica/attenuazione delle esigenze cautelari
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
richiamato quale riferimento dei reati per i quali opera la disciplina cautelare rafforzata dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
Massime di principio
- In materia cautelare, la motivazione per relationem è legittima se il giudice dimostra comunque di avere sottoposto gli elementi richiamati a un vaglio critico autonomo e di aver spiegato perché essi siano idonei a giustificare la misura.
- Il vizio di mancanza di autonoma valutazione non può essere dedotto in cassazione con riferimento all'ordinanza del riesame, ma solo rispetto al provvedimento genetico che applica la misura.
- Nel procedimento cautelare l'interesse a impugnare la qualificazione giuridica o l'esclusione di un'aggravante sussiste solo se la riqualificazione è idonea a produrre un'utilità concreta e attuale, incidendo sul regime cautelare o sulla durata della misura.
- In sede di legittimità, la censura sulla gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o manifeste illogicità del ragionamento decisorio; non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti.
- Quando opera la presunzione cautelare prevista per i reati associativi in materia di stupefacenti, il giudice può limitarsi a motivare sul punto solo se la difesa alleghi elementi concreti e specifici idonei a vincere la presunzione stessa; il richiamo astratto al principio generale dell'art. 274 c.p.p. non è sufficiente.
- La contestazione della proporzionalità e adeguatezza della misura è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste dal giudice a sostegno della scelta della misura applicata e non indica elementi concreti idonei a sorreggere una misura meno afflittiva.
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