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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27203/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne un sequestro probatorio disposto sui telefoni cellulari nella disponibilità di un'indagata, operante come caposala/addetta ai registri di carico e scarico presso una struttura sanitaria privata. Le era contestato, in via provvisoria, il furto di medicinali custoditi nella struttura e la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. Il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul fumus dei reati, sostenendo che il tribunale avesse ignorato documenti difensivi che collocherebbero le ultime operazioni in date successive alla cessazione del rapporto di lavoro e un'annotazione di p.g. che avrebbe escluso indizi di reità; 2) violazione dell'art. 253 c.p.p. e vizio di motivazione per difetto di pertinenzialità e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, perché il decreto avrebbe colpito in modo esplorativo l'intero contenuto dei telefoni con riferimento a 'eventuali chat' senza specifici criteri di ricerca, e con un termine di durata ritenuto eccessivo; 3) erronea applicazione della legge in punto di finalità probatoria, assumendo che il sequestro fosse stato giustificato come strumento per ulteriori accertamenti di p.g., trasformandosi così in mezzo di ricerca della notizia di reato. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo era non deducibile in sede di legittimità perché, in materia di sequestro probatorio, è denunciabile solo la mancanza o apparenza della motivazione, non l'illogicità. Ha inoltre rilevato che il tribunale aveva svolto un apprezzamento coerente su elementi fattuali concreti (accessi notturni ripresi da telecamere, numerosi contatti telefonici tra l'indagata e l'infermiere sospettato, ultime verifiche dei farmaci senza controfirma), sufficiente a integrare il fumus richiesto per il sequestro. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici richiede una motivazione specifica su necessità del sequestro totalizzante, criteri di selezione, perimetro temporale e tempi di estrazione; nel caso concreto ha però ritenuto che il decreto, come interpretato dal riesame, contenesse criteri di rilevanza sufficientemente determinati e un termine di restituzione, e che l'errore materiale sull'indicazione dei giorni non incidesse sulla tenuta della motivazione. Il terzo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione del riesame, che aveva spiegato la pertinenza probatoria delle chat e delle conversazioni telefoniche rispetto agli accertamenti sui reati ipotizzati. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Nel sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Richiamato quale base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte esclude la deducibilità delle censure di merito sulla motivazione nei limiti propri del sequestro probatorio.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    L'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile in cassazione avverso misure cautelari reali.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È sindacabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell'obbligo motivazionale.

  • art. 253 c.p.p.

    Regola il sequestro probatorio; richiede un nesso pertinenziale/funzionale tra cosa sequestrata e finalità di prova.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato per distinguere il livello probatorio del sequestro probatorio dai gravi indizi di colpevolezza delle misure personali.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per differenziare la regola di valutazione di merito dalla soglia indiziaria sufficiente al sequestro probatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Indicata come criterio di sintesi dei motivi del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato in tema di tutela della riservatezza nella selezione dei dati sequestrati.

  • artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati per la protezione della vita privata e dei dati personali rispetto al sequestro di dispositivi digitali.

  • art. 236 cod. pen.

    Non compare nel testo; nessuna indicazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice per la sottrazione dei medicinali custoditi nella struttura sanitaria.

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio il controllo di legittimità in cassazione è limitato alla violazione di legge; non è consentito censurare la motivazione per semplice illogicità, salvo che essa sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • Ai fini del sequestro probatorio è sufficiente il fumus commissi delicti, inteso come ragionevole possibilità che un reato sia stato commesso e che i beni sequestrati abbiano un collegamento qualificato con esso; non è richiesto un giudizio di colpevolezza né la prova piena del reato.
  • Il giudice del riesame non deve accertare nel merito la fondatezza dell'accusa, ma solo verificare che gli elementi rappresentati rendano non arbitraria e utile l'apprensione del bene ai fini dell'acquisizione della prova.
  • Nel sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il principio di proporzionalità esige che il decreto indichi le ragioni di un eventuale sequestro esteso, i criteri di selezione dei dati rilevanti, l'eventuale delimitazione temporale e i tempi di estrazione/restituzione dei dati non pertinenti.
  • La selezione del materiale informatico costituisce il punto centrale del bilanciamento tra esigenze investigative e diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali; tuttavia un'inesattezza materiale sul termine di restituzione non invalida la misura se non incide concretamente sulla sua logicità e proporzione.
  • È inammissibile una doglianza che, in tema di sequestro probatorio, si limiti a contestare in modo generico la finalità probatoria del vincolo senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del tribunale del riesame.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSpaccioFurto
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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