Cassazione Penale, Ordinanza n. 35262/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso ogni sindacato di legittimità sulla rivalutazione del merito e ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sia sulla responsabilità sia sul diniego della particolare tenuità del fatto e sulla determinazione della pena e della provvisionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 gennaio 2025. Dai passaggi riportati emerge che la decisione di merito aveva affermato la sua responsabilità in relazione a un fatto patrimoniale dal valore di 500 euro, fondando l'accertamento soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, sull'escussione di un altro testimone e su un dato obiettivo: l'intestazione all'imputato di una carta Postepay Evolution, senza che fosse mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento. Con il primo motivo si contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo si contestavano la misura della pena e la concessione della provvisionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e ha rilevato che la motivazione di merito era esente da vizi logici. Ha poi dichiarato il secondo e il terzo motivo non consentiti e manifestamente infondati, osservando che la Corte d'appello aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis valorizzando la condizione di pluripregiudicato dell'imputato, le modalità del fatto e l'importo non minimale di 500 euro; quanto alla pena e alla provvisionale, ha ritenuto corretta la motivazione e ha ribadito che il ricorrente non può dolersi dell'entità della provvisionale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi la condizione di pluripregiudicato dell'imputato, le modalità della condotta e l'entità non minimale del danno o profitto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né un confronto con modelli argomentativi alternativi esterni alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura delle prove o una sostituzione della valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici effettivi della motivazione.
- La motivazione che valorizza ulteriori riscontri oggettivi oltre alle dichiarazioni della persona offesa può rendere immune da censure la ricostruzione fattuale effettuata nei gradi di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizza elementi quali precedenti specifici o pluripregiudicazione, modalità della condotta e contenuto economico non esiguo della lesione.
- Le censure sulla misura della pena e sulla provvisionale sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in contestazioni di merito e la motivazione del giudice di appello risulta congrua; la provvisionale, inoltre, non è normalmente aggredibile dal ricorrente con la stessa ampiezza delle altre statuizioni.
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