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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 2990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Agenzie di viaggio stabilite fuori della U.E. - IVA assolta su prestazioni di terzi - Rimborso - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA assolta in Italia per il noleggio di autovetture acquistate da terzi e destinate a essere offerte ai propri clienti nell'ambito di pacchetti turistici organizzati in Europa. Sosteneva che, in quanto agenzia di viaggio stabilita fuori dall'Unione europea, avesse diritto al rimborso dell'imposta secondo la disciplina applicabile ai soggetti non residenti.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. L'art. 55 del D.L. 69/2013, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, comma 3, del D.P.R. 633/1972, ha chiarito che l'IVA assolta su beni o servizi acquistati da terzi e destinati a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea. È stata inoltre esclusa un'interpretazione diversa perché avrebbe attribuito un vantaggio competitivo ingiustificato agli operatori extra-UE, in contrasto con l'art. 3 della Direttiva 86/560/CEE.

Norme richiamate

  • Art. 55, D.L. 69/2013

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce l'esclusione del rimborso dell'IVA assolta su beni e servizi acquistati da terzi e destinati al diretto vantaggio dei viaggiatori quando l'acquirente è un'agenzia di viaggio stabilita fuori dall'Unione europea.

  • Art. 74-ter, comma 3, D.P.R. 633/1972

    La disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 55 del D.L. 69/2013, impedisce il rimborso dell'IVA relativa a prestazioni di terzi utilizzate nell'organizzazione di viaggi e rese direttamente a vantaggio dei viaggiatori.

  • Art. 3, Direttiva 86/560/CEE

    La norma consente di subordinare il rimborso dell'IVA ai soggetti stabiliti fuori dall'Unione europea a condizioni di reciprocità e di non discriminazione, impedendo interpretazioni che determinino vantaggi competitivi ingiustificati per gli operatori extra-UE.

Massime di principio

  • Un'agenzia di viaggio o un tour operator stabilito fuori dall'Unione europea non può ottenere il rimborso dell'IVA assolta su beni o servizi acquistati da terzi quando tali beni o servizi sono destinati direttamente ai viaggiatori nell'ambito del pacchetto turistico.
  • Il fatto che l'operatore non sia residente nell'Unione europea non comporta automaticamente il diritto al rimborso dell'IVA: occorre verificare le esclusioni specifiche previste dalla disciplina dei servizi turistici e dei rimborsi ai soggetti non residenti.
  • Nell'interpretare la normativa IVA occorre considerare anche il principio di neutralità concorrenziale e di reciprocità, evitando soluzioni che attribuiscano agli operatori extra-UE un trattamento più favorevole rispetto a quelli stabiliti nell'Unione europea.
  • Le spese sostenute per prestazioni di terzi direttamente fruite dai viaggiatori devono essere distinte dalle spese generali dell'impresa: le prime, nel contesto del regime speciale delle agenzie di viaggio, sono normalmente escluse dal rimborso.

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