Cassazione Civile, Ordinanza n. 29816/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, sulla base dei dati dichiarati con procedura DOCFA, aveva attribuito all’immobile di sua proprietà nel Comune di Porcia il classamento in categoria A/1, classe 2. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e aveva ritenuto non corretta l’attribuzione della categoria A/1, ricondicendo l’immobile alla categoria A/7. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione delle norme catastali, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente fondato la decisione anche sull’ubicazione dell’immobile in zona non di pregio e avrebbe mal valutato gli elementi intrinseci rilevanti per il classamento; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto non provate alcune caratteristiche tecnologiche dell’immobile, pur affermando che esse, anche se esistenti, non sarebbero state comunque decisive per la categoria A/1; con il quarto ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, lamentando che la CTR avesse svalutato le automazioni di cancello, garage e tapparelle e avesse formulato conclusioni incoerenti tra A/7 e A/8.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le censure che contestavano la valutazione compiuta dal giudice di merito sul classamento, osservando che la CTR aveva esaminato in modo complessivo le caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell’immobile, oltre alla sua ubicazione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo lineare e controllabile la ratio decidendi. Conseguentemente, l’Agenzia è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito del classamento catastale quando il giudice abbia applicato correttamente i criteri normativi e giurisprudenziali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente richiede un’assoluta inidoneità della motivazione a rendere percepibile la ratio decidendi; non ricorre quando il ragionamento del giudice è lineare e controllabile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La valutazione di fatto sul classamento può essere sindacata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei termini oggi rigorosamente ammessi.
La doglianza sulla prova delle caratteristiche dell’immobile è infondata se il giudice di merito ha valutato gli elementi acquisiti secondo il prudente apprezzamento e senza porre a carico della parte oneri probatori indebiti rispetto ai fatti non contestati.
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; nella specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
artt. 6, 7, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142/1949
La categoria e la classe catastali vanno attribuite in base alle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente.
art. 8, comma 1, R.D.L. n. 652/1939
Il classamento deve essere operato in ragione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile.
art. 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 138/1998
Richiamato dall’Agenzia a sostegno dei criteri di classamento; la Corte ribadisce che il giudizio sulla corretta attribuzione della categoria è eminentemente fattuale.
art. 9, comma 3, lett. e), d.l. n. 557/1992 conv.
Richiamato quale norma di sistema nel tema catastale; la decisione conferma che il classamento dipende dalla concreta verifica delle caratteristiche dell’immobile.
Massime di principio
- Nel giudizio sul classamento catastale la corretta individuazione della categoria e della classe dipende da una valutazione complessiva delle caratteristiche intrinseche, costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell’immobile, eventualmente considerate anche in rapporto alla zona in cui l’unità è ubicata.
- La distinzione tra categorie catastali a destinazione ordinaria, specie tra abitazioni di tipo signorile e abitazioni di tipo villino, non si risolve in un dato astratto o meramente formale, ma richiede un apprezzamento tecnico-fattuale delle concrete qualità del bene.
- Il sindacato di legittimità sul classamento è limitato: non è consentito alla Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha applicato correttamente i criteri normativi e giurisprudenziali.
- La censura per vizio di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta la mera non condivisione della ricostruzione fattuale operata dal giudice.
- Le dotazioni tecnologiche ordinarie o di comune diffusione non sono, di per sé sole, idonee a fondare l’attribuzione della categoria catastale di maggior pregio, se non accompagnate da caratteristiche complessive superiori all’ordinario.
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