Cassazione Civile, Ordinanza n. 22489/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
La lite origina dall’acquisto di una BMW X1 presso una concessionaria, che l’acquirente assumeva affetta da gravi difetti di funzionamento. Dopo un accertamento tecnico preventivo, veniva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della BMW Italia per la consegna di un veicolo di pari valore e per il risarcimento dei danni; il Tribunale di Ragusa riconosceva alla parte acquirente il diritto a ricevere un importo equivalente al valore della vettura, ritenendo responsabile BMW Italia. In appello principale BMW Italia deduceva di essere estranea al rapporto contrattuale, mentre l’attuale ricorrente proponeva appello incidentale, dichiarato tardivo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolava numerosi motivi, incentrati soprattutto su: asserita violazione di norme processuali e sostanziali; pretesa inammissibilità dell’appello per supposto giudicato e per asseriti profili confessorî o di malafede; pretesa vincolatività per BMW Italia dell’opuscolo informativo sulle garanzie; applicazione del codice del consumo; estensione alla resistente degli effetti del decreto ingiuntivo e di un preteso giudicato; dedotta transazione intervenuta; nonché su asseriti vizi revocatori e sul testo normativo applicato dal giudice di merito. La Corte di cassazione rilevava che il ricorso era privo di una sommaria esposizione ordinata dei fatti e dei motivi, confuso e in larga parte incomprensibile; che diversi motivi si risolvevano in richieste di rivalutazione del merito e delle prove; e che molte censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sull’estraneità di BMW Italia al contratto di compravendita e dunque sulla sua non legittimazione passiva. Sono state inoltre ritenute inammissibili varie doglianze perché prospettanti vizi revocatori, questioni nuove o non specificamente dedotte, oppure perché basate su fatti non accertati o non idonei a dimostrare un’obbligazione contrattuale della resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. per mancanza di esposizione sommaria e ordinata dei fatti e per incomprensibilità delle censure; ha osservato che il ricorso tendeva a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di BMW Italia perché non parte del contratto di vendita, distinto dalla concessionaria e dalla casa costruttrice. La Corte ha anche ritenuto inammissibili le doglianze che introducevano vizi revocatori, questioni nuove o non specificamente allegati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e dei motivi in modo chiaro, specifico e autosufficiente; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
richiamato nei motivi, ma le doglianze che vi si riferivano sono state ritenute inammissibili o non idonee a scalfire la ratio decidendi.
è stata riconosciuta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.
richiamato nelle censure, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
richiamato nelle censure, ma le doglianze non hanno colto la ratio della decisione impugnata.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miranti a una nuova valutazione del merito.
richiamato in relazione alla dedotta transazione, ma la questione è stata ritenuta nuova e comunque non accertata.
la diffusione online di un opuscolo sulle garanzie non è stata considerata equivalente a confessione di obbligarsi contrattualmente verso l’acquirente.
richiamato tra le norme invocate; la Corte ha escluso che da tale richiamo potesse derivare un vincolo contrattuale per un terzo estraneo al contratto.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito utile per il ricorrente.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza esito utile per il ricorrente.
la questione relativa all’ordinanza di definizione anticipata è stata ritenuta nuova o comunque non adeguatamente dimostrata.
richiamato tra le norme processuali invocate; le relative doglianze sono state reputate inammissibili o non decisive.
richiamato tra le norme processuali invocate; le relative doglianze sono state reputate inammissibili o non decisive.
art. 24 Cost.
richiamato nelle censure, ma la Corte ha ritenuto prevalente la necessità di chiarezza e specificità del ricorso per consentire la difesa della controparte e il controllo di legittimità.
art. 111 Cost.
richiamato nelle censure, ma non idoneo a superare i vizi di specificità e autosufficienza del ricorso.
richiamato in relazione alla confessione; la Corte ha escluso che l’opuscolo informativo o le allegazioni sul sito web integrassero confessione di essere parte del contratto.
richiamato in relazione alla confessione; la Corte ha escluso che le deduzioni del ricorrente fossero riconducibili a una valida confessione.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ha ritenuto che le doglianze attingessero al merito e non dimostrassero un errore nell’applicazione dell’onere probatorio.
richiamato più volte in relazione al giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato estensibile alla resistente, poiché questa non era parte del contratto e le censure non colpivano la ratio decidendi.
richiamato in relazione alla dedotta cessazione della materia del contendere; la censura è stata ritenuta nuova e comunque non provata.
richiamato in relazione a vizi revocatori; la Corte ha osservato che alcune doglianze erano, in sostanza, motivi di revocazione e quindi inammissibili nel giudizio di legittimità.
il dolo della parte è stato qualificato come vizio revocatorio, non proponibile come motivo di ricorso per cassazione.
il ricorrente evocava un preteso contrasto col giudicato; la Corte ha rilevato che la censura era comunque non specifica e non pertinente alla ratio decidendi.
richiamato per l’opposizione a decreto ingiuntivo; le censure non hanno superato il rilievo di inammissibilità e di difetto di specificità.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la decisione di merito aveva escluso l’obbligazione della resistente non in base alla disciplina consumeristica bensì per difetto di sua partecipazione al contratto.
la censura sul testo applicabile è stata ritenuta in realtà prospettare un vizio revocatorio e, comunque, non vi era traccia di un’erronea applicazione temporale della norma nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga una sommaria esposizione chiara e ordinata dei fatti di causa e della vicenda processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della lite senza ricorrere ad altre fonti.
- La specificità dei motivi richiede che ciascuna censura colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una tesi alternativa senza confrontarsi con la reale motivazione della decisione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove e dell’attendibilità dei mezzi istruttori, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- L’allegazione di un opuscolo informativo sulle garanzie o la sua pubblicazione online non prova, di per sé, che un soggetto terzo abbia assunto obbligazioni contrattuali verso l’acquirente, se non risulta la sua partecipazione al contratto.
- La confessione ha ad oggetto fatti sfavorevoli, non qualificazioni giuridiche o effetti giuridici come la qualità di parte di un rapporto contrattuale; non può quindi fondare, da sola, l’imputazione di un’obbligazione contrattuale.
- Le censure che denunciano dolo processuale, errore di fatto o altri vizi propri della revocazione non possono essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione, ma vanno incanalate nello strumento processuale appropriato.
- Il giudicato non può estendersi a un soggetto che non sia parte del rapporto giuridico sostanziale deciso, né può fondarsi su una motivazione non impugnata se questa non costituisce la ratio decidendi effettiva della sentenza.
- La deduzione di una transazione o di altri fatti estintivi deve essere specificamente allegata e risultare accertata dal giudice di merito; in mancanza, la relativa censura è inammissibile in cassazione.
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