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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35016/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze, di una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro 2007. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo un vizio di notifica, perché eseguita tramite un'agenzia postale privata. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, nel testo vigente all'epoca della notifica, e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica della cartella a mezzo di servizio postale privato dovesse ritenersi legittima.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che non era contestato il perfezionamento della notifica e che la doglianza della contribuente riguardava solo l'utilizzo di un soggetto postale privato. Ha quindi distinto la notifica di atti processuali, per i quali la notifica a mezzo posta privata è nulla e non inesistente, dalla notifica di atti sostanziali come la cartella esattoriale. Poiché nel caso di specie si trattava di un atto sostanziale e non processuale, la nullità non era configurabile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 261/1999

    nella versione vigente al momento della notifica della cartella di pagamento

    la Corte lo richiama come parametro della censura, affermando che la notifica della cartella esattoriale a mezzo di servizio postale privato non integra, nel caso concreto, una nullità rilevante quando l'atto notificato è sostanziale e non processuale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    viene richiamato quale norma regolatrice della notificazione della cartella di pagamento; la Corte ritiene che la sua violazione non sussista nel caso esaminato, poiché la contestazione sulla notifica tramite posta privata non è fondata con riguardo a un atto sostanziale.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • La disciplina della notifica a mezzo posta privata non va applicata indistintamente a ogni atto: occorre distinguere tra atti processuali e atti sostanziali, perché la qualificazione dell'atto condiziona la rilevanza del vizio di notifica.
  • La nullità della notificazione a mezzo posta privata è configurabile, secondo l'orientamento richiamato, solo per gli atti processuali; per gli atti sostanziali, come la cartella esattoriale, tale vizio non è ravvisabile se l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Quando la notifica dell'atto è pacificamente avvenuta e la doglianza riguarda solo il soggetto che ha eseguito la consegna, il giudice di merito deve verificare la corretta qualificazione giuridica dell'atto notificato prima di dichiararne l'invalidità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiNullità

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