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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40601/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10450/2019 sostenendo un errore di fatto revocatorio: la S.r.l. Carmen avrebbe cessato l'attività già nel febbraio 2011 (messa in liquidazione il 22 ottobre 2011), per cui il termine terminale adottato dalla Corte per il computo del danno (che aveva riconosciuto €120.000 per ciascun anno dalla data della domanda "sino a quella della decisione") sarebbe erroneo e avrebbe dovuto escludere il periodo successivo alla cessazione dell'attività.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo sia viziato per mancanza di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e che non ricorra l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ossia un errore di percezione incontrovertibile e oggettivo risultante dagli atti. La Corte ha interpretato la "data della decisione" come la data della sentenza di appello (2 dicembre 2017), visto che la Cassazione, dopo aver cassato la valutazione dell'appello, ha deciso nel merito sostituendosi ai poteri del giudice d'appello; inoltre la circostanza della messa in liquidazione era stata comunque menzionata in cassazione con modalità non incontrovertibili (uso del condizionale) e poteva e doveva essere introdotta nel giudizio di appello. Per questi motivi l'istanza di revocazione è stata ritenuta inammissibile e le ricorrenti sono state condannate a pagare le spese di giudizio (compensi liquidati in Euro 7.000, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00) e l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiesto il requisito di specificità del motivo di impugnazione: il motivo di revocazione deve indicare esattamente la motivazione oggetto di censura e porre pertinenti critiche; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Definisce l'errore revocatorio come errore di percezione o supporre l'esistenza/inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accertato; la Corte ha ritenuto che non sussista tale errore perché la cessazione dell'attività non risultava incontrovertibilmente acquisita negli atti

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. legge 18/12/2020 n. 176)

    Richiamato in ordine alle conclusioni del Pubblico Ministero depositate prima dell'entrata in vigore di successiva normativa procedurale; la norma ha attinenza procedurale alle conclusioni scritte del P.M.

  • art. 7 comma 2 d.l. n. 121/2021

    Norma sopravvenuta che ha reso effettiva la trattazione in udienza pubblica; richiamata per motivi procedurali

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24/12/2012 n. 228)

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore dello Stato nelle ipotesi indicate; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la misura del contributo unificato che potrebbe essere dovuto; la Corte segnala la possibile applicazione

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. Sez. U. 20/03/2017 n. 7074)

    Usata per precisare il criterio di specificità richiesto per l'impugnazione e altri principi di interpretazione delle norme processuali citate

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) è consentito solo se l'errore è incontrovertibile e immediatamente desumibile dagli atti: supposizioni o valutazioni non univoche non sono ammissibili
  • Il requisito di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. impone di individuare con precisione la motivazione della decisione che si contesta; argomentazioni generiche o basate su un'interpretazione alternativa della decisione sono inammissibili
  • Quando la Corte di Cassazione, con ordinanza, decide nel merito sostituendosi ai poteri del giudice d'appello, la "data della decisione" evocata per effetti sostitutivi deve essere interpretata, salvo esplicita indicazione contraria, come la data della decisione dell'organo di merito che la Corte ha riformato
  • Fatti intervenuti prima della conclusione del giudizio di appello (es. messa in liquidazione della resistente) dovevano essere prodotti nel corso dell'appello e non possono essere normalmente introdotti per la prima volta in sede di legittimità se non si tratta di sopravvenienza
  • La revocazione non è lo strumento per riesaminare o criticare valutazioni di merito o omissioni di valutazione: essa richiede un errore percettivo oggettivo, non la diversa valutazione delle medesime emergenze probatorie

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