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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40572/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento trae origine da un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali spettanti all'avv. Giancarlo per patrocinio in diverse esecuzioni immobiliari. La Camera di Commercio propone opposizione deducendo la nullità del contratto di patrocinio e della procura per difetto della forma scritta "ad substantiam" e per violazione delle norme sugli appalti pubblici/di evidenza pubblica (normativa nazionale ed europea), nonché la nullità per mancanza di potere del sottoscrittore della procura (Segretario Generale e non Presidente). In appello il giudice ha ritenuto validi i singoli contratti di patrocinio e la procura, ritenendo esistente ratifica implicita e assenza di illecito frazionamento; la Camera ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo violazioni di norme civili, processuali e di diritto degli appalti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla nullità contrattuale fondata su norme sugli appalti poiché la questione era preclusa dal giudicato esterno formato in numerosi precedenti procedimenti (effetto preclusivo del giudicato anche in senso implicito) e perché la valorizzazione dell'esistenza di un unico contratto unitario richiederebbe nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Sull'eccezione relativa alla firma del Segretario Generale la Corte ha confermato che la ratifica del contratto da parte dell'ente può essere anche implicita, purché avvenuta in forma scritta se richiesta, e che il convincente comportamento scritto della Camera ha avuto effetto sanante. In subordine la Corte ha richiamato orientamenti della Corte di Giustizia che escludono dall'ambito degli appalti alcuni servizi legali per motivi di carattere "intuitu personae" e riservatezza. Condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato in relazione ai vizi e alla validità del contratto; la Corte non ha ritenuto che la nullità dedotta fosse opponibile ove fosse coperta da giudicato o da valutazioni di fatto già acquisite.

  • art. 1418 c.c.

    Norma sulla nullità per violazione di norme imperative: la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo in Cassazione perché, ove la questione fosse stata già implicitamente decisa in precedenti giudicati, non è possibile riesaminare la nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito al potere di rilevare d'ufficio la nullità: la Corte ha ricordato i limiti del rilievo d'ufficio quando sulla validità del rapporto si è già formato il giudicato.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procura generale alle liti; la Corte ha ritenuto che la procura pubblica e i connessi atti potessero soddisfare il requisito della forma per le specifiche attribuzioni.

  • art. 1399 c.c.

    Norma sul contratto concluso da rappresentante senza poteri: la sentenza afferma che la ratifica dell'ente può sanare il negozio e che la ratifica può essere implicita, purché rispetti la forma richiesta.

  • Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE

    Richiamate dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di evidenza pubblica; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione e ha altresì ricordato la più recente disciplina/giurisprudenza comunitaria che esclude taluni servizi legali dall'ambito dell'appalto.

  • D.Lgs. 157/1995 (art. 8 co.3; art. 20)

    Norme nazionali sugli appalti richiamate dalla Camera per sostenere la nullità del contratto; la Corte ha rilevato che la censura non poteva essere esaminata in cassazione per preclusione di giudicato e per necessità di accertamenti di fatto.

  • D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 50/2016

    Richiamati nel quadro della normativa sugli appalti; la Corte ha richiamato l'evoluzione normativa ma ha privilegiato l'analisi di incidenza del giudicato e la giurisprudenza comunitaria sulle prestazioni legali.

  • L. 580/1993 (art. 9 e art. 16)

    Norme sulla disciplina delle Camere di Commercio invocate dalla ricorrente in relazione alla legittimazione degli organi; la Corte ha spiegato che la ratifica dell'organo competente può sanare operazioni compiute da organi privi del potere esterno.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE del 06/06/2019 (citata, n.264)

    La Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia UE che esclude l'applicabilità delle regole sugli appalti ad alcune prestazioni legali per il loro carattere "intuitu personae" e di riservatezza, giustificando l'esclusione dall'obbligo di evidenza pubblica per taluni incarichi legali.

Massime di principio

  • Se su un rapporto contrattuale si è già formato un giudicato (anche implicito) in favore di una parte, in sede di Cassazione non è normalmente possibile riesaminare la nullità del contratto se quella nullità costituiva premessa logica della decisione già divenuta giudicato.
  • La qualificazione dell'incarico come singolo mandato per singole procedure ovvero come contratto unitario di servizi richiede accertamenti di fatto rilevanti: tali valutazioni sono di merito e non sono rinnovabili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici rilevabili di diritto.
  • La ratifica di un contratto stipulato da un rappresentante privo di poteri può sanare il negozio anche in presenza di forma richiesta 'ad substantiam', e la ratifica può essere implicita se risulta da atti scritti che manifestino inequivocabilmente la volontà dell'ente di avvalersi degli effetti dell'operato.
  • Le prestazioni legali possono essere escluse dall'ambito di applicazione delle regole sugli appalti per ragioni di carattere 'intuitu personae' e riservatezza; chi intende dedurre la nullità per violazione di norme sugli appalti deve sollevare la questione tempestivamente e nel giudizio di merito, non limitandosi a prospettarla solo in cassazione.
  • Quando si contesta la validità di un incarico conferito da una pubblica amministrazione è fondamentale verificare la sussistenza di precedenti decisioni sulla medesima questione (criterio del giudicato) e documentare la necessità di nuovi accertamenti di fatto se si vuole evitare l'inammissibilità del motivo in Cassazione.

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