Cassazione Civile, Sentenza n. 40573/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Camera di Commercio impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto dell'avv. Giancarlo al compenso per attività di patrocinio svolta in più procedimenti esecutivi. La ricorrente deduceva: (i) nullità del contratto di patrocinio e della procura generale per difetto della forma scritta ad substantiam e per violazione delle norme nazionali ed eurounitarie sugli appalti (sostenendo che l'incarico fosse in realtà un appalto di servizi soggetto a procedure di evidenza pubblica); (ii) nullità della procura perché sottoscritta dal Segretario Generale e non dal Presidente, ossia da un rappresentante privo dei poteri di rappresentanza esterna dell'ente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui non sussisteva un unico contratto globale di esternalizzazione, ma numerosi singoli incarichi di patrocinio correlati ai singoli procedimenti esecutivi; ha inoltre ritenuto che si fosse formato giudicato esterno sulla validità degli incarichi, impedendo il riesame della presunta nullità per violazione di norme imperative. Quanto al difetto di rappresentanza del Segretario Generale, la Corte ha ritenuto applicabile l'art.1399 c.c. sulla ratifica: la Camera di Commercio aveva implicitamente ratificato l'operato del Segretario (atto scritto manifestante in modo inequivoco la volontà di avvalersi dei risultati ottenuti), con osservanza della forma scritta richiesta per la ratifica. Infine la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata ritenuta inutile perché la Corte UE, con pronuncia del 06/06/2019, ha già chiarito che molti servizi legali rientrano nelle esclusioni previste dalla direttiva sugli appalti, per il loro carattere intuitu personae e per esigenze di riservatezza. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Riferimento alla disciplina della procura e della rappresentanza processuale; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'ambito della procura fosse stato fissato e che essa avesse efficacia rispetto ai singoli incarichi.
art. 1418 c.c.
Norma sulla nullità del negozio per violazione di norme imperative; evocata dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto di patrocinio in caso di violazione delle regole sugli appalti, ma non accolta per effetto del giudicato esterno e dell'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1421 c.c.
Richiamato insieme all'art.1418 con riferimento ai vizi di forma/validità del negozio; la Corte non ha ritenuto possibile riesaminare tali censure alla luce del giudicato e della valutazione di merito sulla pluralità dei singoli incarichi.
art. 112 c.p.c.
Norma processuale evocata in rapporto all'obbligo di controllo e valutazione delle eccezioni; il giudice di legittimità ha però ritenuto precluso il rilievo d'ufficio della nullità a causa del giudicato esterno formatosi.
Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE
Richiamate dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi legali; la Corte ha osservato che la Corte di Giustizia ha già delimitato le esclusioni per i servizi legali, confermando che taluni incarichi forensi possono restare esclusi dal regime degli appalti.
D.Lgs. 157/1995
Normativa nazionale citata dalla ricorrente per inquadrare le Camere di Commercio come stazioni appaltanti; la Corte ha ritenuto non rilevante il profilo pubblico-mercantile rispetto alla specificità degli incarichi legali già oggetto di giudicato.
D.Lgs. 163/2006
Codice dei contratti pubblici richiamato in relazione alla disciplina degli appalti di servizi; non ha portato a ritenere annullabile il rapporto alla luce delle considerazioni sul carattere degli incarichi legali e del giudicato.
D.Lgs. 50/2016
Nuovo Codice degli Appalti richiamato come riferimento normativo in materia di procedure di evidenza pubblica; la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia comunitaria che ammettono esclusioni per i servizi legali.
L. 580/1993, artt. 9 e 16
Norme interne sulle Camere di Commercio e loro regolamentazione; richiamate dalla ricorrente con riferimento ai poteri degli organi, ma la Corte ha ritenuto che la validità della procura e la successiva ratifica da parte dell'ente abbiano sanato il presunto difetto di potere del Segretario Generale.
art. 1399 c.c.
Disciplina della ratifica del contratto stipulato da rappresentante senza poteri (falsus procurator). La Corte ha applicato questo articolo per affermare che la Camera di Commercio ha implicitamente ratificato l'operato del Segretario Generale, con efficacia quando la ratifica è stata portata a conoscenza dell'avvocato; la ratifica può essere implicita ma deve rispettare la forma scritta richiesta per il tipo di contratto.
art. 13 DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente secondo la disciplina prevista.
Sentenza Corte di Giustizia UE 06/06/2019 (Corte di Lussemburgo)
La Corte UE ha chiarito che molti servizi forniti dagli avvocati possono essere esclusi dal regime degli appalti pubblici (art.10 direttiva 2014/24/UE e considerando 25) per il carattere intuitu personae, la riservatezza e il diritto di difesa; tale principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione per rigettare la domanda di applicazione delle regole sugli appalti al caso concreto.
Massime di principio
- Se tra le stesse parti si è già formato un giudicato (anche implicito) sulla validità di un rapporto contrattuale, la questione di nullità che costituisce premessa logica del giudicato è preclusa e non può essere riesaminata in sede di impugnazione successiva.
- La procura o il contratto stipulato da un rappresentante privo di poteri può essere sanato da una ratifica dell'ente; la ratifica, quando è richiesta la forma scritta, può essere implicita purché risultante da un atto scritto che manifesti inequivocabilmente la volontà dell'ente di avvalersi dell'operato del rappresentante.
- Non tutti gli incarichi dati da una pubblica amministrazione ad un avvocato sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica: la giurisprudenza della Corte UE riconosce per i servizi legali particolari esclusioni dovute al carattere intuitu personae, alla riservatezza e al diritto di difesa.
- In Cassazione non è ammessa l'introduzione di un nuovo thema decidendum che richieda ulteriori accertamenti di fatto non compiuti in sede di merito; questioni di fatto o rinnovate ricostruzioni documentali devono essere prospettate e valutate prima nei gradi di merito.
- Il frazionamento delle domande (più atti distinti per più procedimenti) non costituisce automaticamente abuso o illecito frazionamento del credito se tali domande si riferiscono effettivamente a diritti distinti sorti in procedimenti separati.
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