Cassazione Civile, Sentenza n. 40543/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnarono avvisi di liquidazione e sanzioni con i quali l'Ufficio aveva tassato maggiori importi (IVA e interessi) ritenendo l'immobile acquistato abitazione di lusso e quindi non applicabile l'aliquota agevolata al 4%. Controversie principali: (i) validita' e tempestivita' della notificazione degli avvisi (disputa sulla data di perfezionamento: primo avviso di deposito indicava casa comunale errata, secondo avviso correttivo; i ricorrenti sostenevano che la notifica si era perfezionata solo con la seconda raccomandata, cio' avrebbe fatto decorrere la decadenza per l'Ufficio), (ii) legittimita' della pretesa tributaria nel merito (perizia tecnica contrapposta sulle caratteristiche di "lusso" dell'immobile), e (iii) profili processuali: censura di carenza di motivazione della sentenza di appello e omesso esame di questioni sollevate in appello.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato applicabile anche agli atti impositivi tributari il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica (es. consegna dell'atto al messo o spedizione postale) e non la data di effettiva conoscenza da parte del contribuente. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il principio si applica indipendentemente dalla qualita' del soggetto che esegue la notificazione, cioe' anche quando la notificazione e' effettuata dal messo notificatore speciale dipendente o incaricato dall'Amministrazione. Sul piano processuale la Corte ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti: la CTR ha adeguatamente motivato e non ha omesso l'esame di fatti decisivi. Alla luce del principio affermato e della valutazione delle motivazioni di merito, il ricorso per cassazione proposto dai contribuenti e' stato rigettato (vincitore l'Agenzia delle Entrate).
Norme richiamate
art.60 D.P.R. 29 settembre 1973 n.600
Prevede che la notificazione degli avvisi di accertamento si esegue secondo le norme del codice di procedura civile; la Corte ha richiamato il sesto comma (considera fatta la notificazione alla data di spedizione per il servizio postale) come legittimazione normativa al principio di scissione soggettiva per gli atti tributari
art.16, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546
Consente all'ufficio di notificare anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato; la Corte ha interpretato tale richiamo come equiparazione funzionale del messo speciale all'ufficiale giudiziario ai fini della scissione degli effetti
art.76 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131
Termine di decadenza triennale per alcune operazioni in materia di imposta di registro; la Corte ha stabilito che ai fini del rispetto di tale termine conta la data in cui l'Ufficio ha compiuto gli adempimenti per la notificazione
art.149 cod. proc. civ.
Norma processuale che recepisce il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per gli atti processuali; la giurisprudenza e la Corte hanno esteso il principio anche agli atti tributari
art.156 cod. proc. civ.
Regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione; la Corte ha distinto il suo ambito (validazione della notificazione se raggiunge lo scopo prima della decadenza) dall'effetto anticipatorio della scissione soggettiva
art.140 cod. proc. civ.
Normativa sulla comunicazione di deposito presso la casa comunale; richiamata nella controversia sulla corretta comunicazione del deposito degli atti e sulla tempistica del perfezionamento della notificazione
art.360 cod. proc. civ. (primo comma nn.3,4,5)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha valutato e respinto le doglianze attinenti a motivazione e omesso esame
art.1 nota II-bis tariffa parte prima allegata al D.P.R. n.633/1972 e D.M. 2 agosto 1969
Riferimenti normativi utili alla qualificazione degli immobili di lusso vs non di lusso; la controversia di merito sulla tipologia dell'immobile e' stata decisa sulla base della consulenza tecnica e del riscontro dei requisiti
art.6 legge n.212/2000 (Statuto del contribuente) e art.21-bis legge n.241/1990
Norme richiamate sul dovere di comunicazione/trasparenza dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che esse non trasformino la notificazione nell'elemento costitutivo dell'atto impositivo, confermando la natura di mera condizione di efficacia
Massime di principio
- Per i termini di decadenza del potere impositivo rileva la data in cui l'Amministrazione ha eseguito gli adempimenti necessari per la notificazione (es. consegna al messo, spedizione postale), non la data di effettiva ricezione/conoscenza del contribuente; se tali adempimenti sono compiuti entro il termine, la decadenza e' impedita
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche quando la notificazione e' eseguita dal messo notificatore speciale dipendente o incaricato dall'Amministrazione: la natura 'interna' del messo non impedisce l'operativita' del principio
- Se la notificazione non si perfeziona, gli effetti anticipatori si estinguono e la decadenza potra' essere maturata; la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) puo' comunque operare quando l'atto abbia raggiunto lo scopo prima della decadenza
- In cassazione le doglianze sulla motivazione d'appello sono ammissibili solo se configurano vizio grave (motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile); la motivazione per relationem e' ammessa a patto che il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma
- Le contestazioni sull'omesso esame devono riguardare fatti storici decisivi (art.360 n.5 c.p.c.); la mera ripetizione di questioni di diritto o di argomentazioni gia' svolte in appello senza indicare fatti probatori decisivi e' inammissibile
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