Cassazione Civile, Sentenza n. 40575/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Camera di Commercio impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto dell'Avv. Salvatore al pagamento di compensi professionali. La ricorrente deduceva la nullità del contratto di patrocinio e della procura generale per difetto della forma scritta "ad substantiam" e per violazione delle norme sugli appalti pubblici (direttive europee e d.lgs. relativi), sostenendo che si trattasse di un unico contratto di appalto di servizi soggetto a procedure di evidenza pubblica. Inoltre contestava la validità della procura rilasciata dal Segretario Generale e non dal Presidente, e quindi la possibilità di ratifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il rapporto tra le parti era costituito da molteplici contratti di patrocinio relativi a singole procedure esecutive (e non da un unico appalto di servizi), che peraltro erano già stati accertati e riconosciuti in precedenti giudizi divenuti giudicato esterno. Perciò la questione di nullità relativa alla violazione delle norme sugli appalti non poteva essere riaperta in cassazione né imporre il rilevo d'ufficio. Quanto alla procura sottoscritta dal Segretario Generale, la Corte ha ritenuto che la successiva condotta e gli atti dell'ente costituissero ratifica (anche implicita ma in forma scritta quando necessaria) e che la valutazione sulla ratifica fosse questione di merito non sindacabile in questa sede. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che esclude l'applicazione automatica delle regole sugli appalti ai servizi legali, giustificando l'esclusione per l'intuitu personae e la riservatezza del rapporto avvocato/cliente. Spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come causa di nullità del contratto per violazione di norme imperative; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile perché l'esistenza e validità dei singoli contratti erano già state accertate con giudicato esterno, impedendo il riesame.
Citate in cornice della doglianza sulla forma e validità contrattuale; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disciplina potesse mutare l'esito, stante il giudicato e la valutazione di plurimi contratti distinti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di possibile rilevazione d'ufficio della nullità; la Corte ha ritenuto che il rilievo d'ufficio fosse precluso per effetto del giudicato esterno formato in precedenti procedimenti.
Richiamato per indicare che la procura generale alle liti, rilasciata con atto pubblico, poteva soddisfare il requisito della forma scritta e fissare l'ambito delle controversie per le quali operava la procura.
Norma sul negozio concluso da rappresentante senza potere: la Corte ha ricordato che la ratifica può rendere valido il negozio del falsus procurator e che la ratifica richiesta in forma scritta può essere implicita, purché risultino atti scritti incompatibili con l'intenzione di rifiutare l'operato del rappresentante.
Citate dalla ricorrente per contestare la rappresentanza dell'ente; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo che la condotta e gli atti successivi dell'ente avessero efficacemente ratificato l'incarico conferito.
Direttive 2004/18/CEE e 2004/17/CE (e richiamo al D.Lgs. 157/1995)
Invocate dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di procedure di evidenza pubblica nell'affidamento di servizi legali; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura in cassazione e ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce talune esclusioni per i servizi legali, rendendo non automatico il regime di appalto.
D.Lgs. 157/1995 (e altri decreti richiamati: d.lgs. 406/1991; L. 109/1994; d.lgs. 163/2006; d.lgs. 50/2016)
Normativa nazionale richiamata dalla ricorrente per l'esclusione di contratti di servizi legali dall'affidamento diretto senza gara; la Corte ha ritenuto la questione non riapribile in cassazione e ha richiamato l'orientamento europeo che consente esclusioni per servizi legali.
Sentenza Corte di Giustizia UE 06/06/2019
La Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia secondo cui i servizi forniti da avvocati possono essere esclusi dal regime degli appalti pubblici in ragione dell'intuitu personae, della riservatezza e della necessità della libera scelta del difensore; tale orientamento ha rafforzato il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale e la tesi della ricorrente è stata quindi respinta.
Massime di principio
- Se in precedenti giudizi tra le stesse parti si è formato un giudicato (anche implicito) sulla validità di un rapporto contrattuale, la questione di nullità del contratto non può essere riaperta in un successivo giudizio quando costituisca premessa logica indispensabile della decisione già passata in giudicato.
- La qualificazione di un incarico legale come singoli mandati per singole cause o come unico appalto di servizi dipende dall'accertamento di fatto (organizzazione continuativa, struttura imprenditoriale, contratti distinti): tali accertamenti sono di merito e non rivedibili in cassazione salvo profili di diritto.
- La procura rilasciata dall'ente da organo non titolare del potere può essere ratificata dall'ente; la ratifica richiesta per i contratti "ad substantiam" può essere anche implicita purché manifestata in forma scritta o mediante atti inequivoci che rendano noto al terzo l'intenzione di far proprio il negozio.
- In difetto di un'indagine probatoria sulla concreta organizzazione dell'attività (uso di personale subordinato, struttura continuativa ecc.), l'asserita natura di "appalto di servizi" non può essere affermata d'ufficio in sede di legittimità; occorrono accertamenti di merito.
- I servizi legali, per la loro natura intuitu personae e per la riservatezza connessa, possono essere esclusi dal regime di evidenza pubblica in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; pertanto non ogni incarico legale della P.A. è automaticamente soggetto a procedure di gara.
- In cassazione non è ammesso introdurre un "thema decidendum" nuovo che richieda accertamenti di fatto non svolti in sede di merito; le censure devono essere compatibili con il sindacato di legittimità e non creare nuove questioni incidentali.
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