Cassazione Penale, Sentenza n. 27302/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva difetto di motivazione circa la considerazione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello avrebbe richiamato solo la presenza di numerosi precedenti senza valutare specificamente se la recidiva integrasse maggiore riprovevolezza della condotta o maggiore pericolosita dell'imputato, nonostante il motivo d'appello sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione per adeguata motivazione supplementare sulla recidiva e sulle sue ricadute sanzionatorie. Le altre doglianze sollevate dalla difesa sono state assorbite dal rinvio e, in ogni caso, ritenute inammissibili se presentate tardivamente o come motivi aggiunti non connessi.
Norme richiamate
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione dell'equivalenza tra circostanze; la questione ruota attorno all'obbligo del giudice di motivare l'incidenza delle circostanze attenuanti o aggravanti nel computo della pena
Norma sulla circostanza attenuante invocata dalla difesa; la sua rilevanza deve essere adeguatamente valutata nel bilanciamento con altre circostanze e può avere effetto sulla diminuzione della pena se riconosciuta
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce termini per il deposito di motivi aggiunti in Cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze della difesa presentate oltre il termine e non funzionalmente connesse al motivo originario
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Giurisprudenza richiamata a confermare che la valutazione della recidiva, anche se facoltativa, impone al giudice un preciso dovere motivazionale sia quando la ritenga sussistente sia quando la escluda
Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 (De Bellis) e altre pronunce richiamate
Confermano che l'onere motivazionale puo essere assolto anche implicitamente, ma occorre comunque dare conto della ricorrenza o, in caso di esclusione, dell'assenza dei requisiti di maggiore riprovevolezza e del rischio specifico di recidiva; il semplice richiamo ai precedenti non basta
Massime di principio
- Quando il giudice valuta la recidiva, deve motivare in modo specifico la rilevanza della stessa ai fini della pena: non e sufficiente un generico richiamo ai precedenti
- La motivazione sulla recidiva può essere implicita ma deve comunque mostrare che il giudice ha preso in considerazione la maggiore riprovevolezza della condotta e la pericolosita dell'autore, ossia la probabilita di recidiva
- Se la Corte di merito ha omesso tale valutazione, la Cassazione annulla e rinvia per integrazione motivazionale, con possibile revisione del trattamento sanzionatorio
- Nuove questioni o motivi non proposti nei termini previsti per Cassazione sono inammissibili, specialmente se costituiscono motivi aggiunti non connessi al motivo originario
- In situazioni analoghe e per ottenere una riduzione della pena o l'esclusione dell'aggravamento per recidiva, la difesa deve sollevare e contestare specificamente in primo e secondo grado la rilevanza della recidiva e richiedere motivazione puntuale
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