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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13062/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2006, emesso dal Comune per la maggiore imposta dovuta in relazione alla modifica del valore delle aree fabbricabili di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello ritenendo tardiva sia la delibera comunale di determinazione dei valori delle aree fabbricabili, approvata il 30 maggio 2006 e pubblicata il 9 giugno 2006, sia la notifica dell’avviso di accertamento, ritenuta oltre il termine decadenziale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: 1) violazione delle norme sul termine di approvazione delle aliquote/tariffe e sulla formazione del bilancio degli enti locali, sostenendo che la delibera fosse tempestiva perché adottata entro il termine prorogato per il bilancio; 2) erronea applicazione del termine decadenziale per la notifica dell’accertamento, affermando che il nuovo termine quinquennale di cui alla legge finanziaria 2007 era applicabile anche ai rapporti pendenti e che, nel caso concreto, l’avviso notificato il 29 dicembre 2012 era tempestivo; 3) in sostanza, contestazione della qualificazione della fattispecie come omesso versamento, poiché l’atto derivava da una variazione del valore imponibile; 4) richiamo alla disciplina ICI e alla soppressione dell’obbligo dichiarativo solo a decorrere dal 2008, con conseguente permanenza dell’obbligo per l’annualità 2006 in relazione a circostanze non acquisibili automaticamente dal catasto, come i valori delle aree fabbricabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del Comune nella parte in cui contestavano la tardività della delibera e la decadenza dall’accertamento. Ha affermato che la delibera di determinazione dei valori era tempestiva perché adottata entro il termine prorogato per l’approvazione del bilancio di previsione e che la pubblicazione della delibera non costituiva un segmento procedurale dell’iter di approvazione. Ha inoltre ritenuto tempestivo l’avviso di accertamento, notificato il 29 dicembre 2012, poiché il termine decadenziale applicabile scadeva il 31 dicembre 2012. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione, anche per le questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina ICI applicabile al caso

  • art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

    il termine per approvare tariffe e aliquote coincide con quello fissato per il bilancio di previsione

  • art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate

  • art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate

  • art. 151, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione ... Il termine può essere differito

    il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato e costituisce il riferimento per la tempestività della delibera tributaria

  • art. 172, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati ... le tariffe, le aliquote d'imposta

    le delibere su tariffe e aliquote sono allegati obbligatori del bilancio, ma la loro pubblicazione non integra un segmento dell’iter di approvazione

  • art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sul bilancio e sulle tariffe

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

    introduce un unico termine quinquennale decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, applicabile anche ai rapporti pendenti non ancora decaduti alla data di entrata in vigore

  • art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ... In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

    il termine rilevante è quello di approvazione del bilancio annuale di previsione; la delibera è tempestiva se adottata entro tale termine, anche se pubblicata successivamente

  • art. 162, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    gli enti assicurano ai cittadini ... la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati

    la pubblicità del bilancio e dei relativi allegati ha funzione informativa e non condiziona la perfezione dell’approvazione

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato per il previgente obbligo dichiarativo ICI, poi soppress0 solo dal 2008

  • art. 37, comma 53, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modif. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    la soppressione dell’obbligo dichiarativo ICI opera solo dall’effettiva operatività del sistema catastale e, in concreto, solo dal 2008

  • provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007

    indica la data di accertata operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, rilevante per la soppressione dell’obbligo dichiarativo

Massime di principio

  • Per i tributi locali, la delibera di determinazione di tariffe e aliquote è tempestiva se adottata entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, eventualmente prorogato; la successiva pubblicazione non incide sulla validità o tempestività dell’atto.
  • La pubblicità del bilancio e dei suoi allegati assolve a una funzione informativa e non costituisce un passaggio procedurale necessario al perfezionamento della delibera tributaria.
  • Il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, introdotto dalla legge finanziaria 2007, è unico e quinquennale e si applica anche ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, se la decadenza non si era già consumata.
  • Nel verificare la tempestività della notifica, il termine decorre dal periodo d’imposta di riferimento secondo la disciplina applicabile al tributo locale, e non può essere anticipato in base a una qualificazione erronea della fattispecie.
  • Per l’ICI relativa ad annualità anteriori all’operatività del nuovo sistema catastale, l’obbligo dichiarativo continua a operare per le variazioni non automaticamente acquisibili dall’amministrazione, come quelle incidenti sul valore delle aree fabbricabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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