Cassazione Penale, Sentenza n. 36220/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati contestati deducendo: (1) violazione di legge con riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante della minorata difesa), sostenendo che, dato il contrasto giurisprudenziale e il rinvio della questione alle Sezioni Unite, si sarebbe dovuta applicare una interpretazione in favore del reo; (2) vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 606 lett. e) c.p.p., contestando che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di mere deduzioni (collocazione periferica/isolata dell'abitazione, assenza di vicini, richiamo alla scarsa presenza turistica a fine maggio, e fatto che la persona offesa avesse chiamato le forze dell'ordine), senza avere svolto adeguati accertamenti circa la reale collocazione e le concrete condizioni che avrebbero ostacolato la difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla valutazione della circostanza aggravante della minorata difesa. Pur avendo ritenuto incontestata la responsabilità dell'imputato per l'introduzione notturna nell'abitazione e la condanna di merito, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale apodittica e basata su illazioni (inesatti accertamenti sulla natura isolata o condominiale dell'abitazione, sulla presenza turistica e sull'interpretazione del fatto che la persona offesa avesse chiamato la polizia). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Norme richiamate
L'aggravante della minorata difesa va valutata con riferimento concreto alle condizioni che hanno effettivamente facilitato l'azione criminosa: il solo accadere di notte non è automaticamente idoneo ad integrare l'aggravante se non è provato che la possibilità di difesa pubblica o privata sia rimasta concretamente ostacolata; occorre valutare luogo, presenza di terzi, struttura dell'abitazione e altre circostanze rilevanti
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per violazione di legge: richiede la specifica indicazione della norma ritenuta violata e la illustrazione del modo in cui la decisione l'ha applicata erroneamente; nel caso di specie la questione è stata prospettata ma la Cassazione ha deciso l'annullamento per difetto di motivazione rispetto all'accertamento dei fatti
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Consente di censurare la motivazione per insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse apodittica e priva di adeguati accertamenti sul punto centrale (collocazione e caratteristiche dell'abitazione, presenza di vicini, rilevanza della chiamata alle forze dell'ordine)
Giurisprudenza (Sez. U., Sez. 4 e 5 citate nella sentenza)
La giurisprudenza richiede che l'aggravante della minorata difesa sia fondata su una valutazione concreta; le Sezioni Unite hanno precisato che la notte può integrare l'aggravante anche in assenza di altre circostanze solo se è provato l'effetto concreto di ostacolo alla difesa, mentre assenze di accertamento concreto su elementi rilevanti possono determinare la necessità di un nuovo giudizio
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) richiede un accertamento concreto e motivato: non basta la mera astratta idoneità di fattori come il tempo (notte) o la località; il giudice deve valutare fatti specifici che abbiano effettivamente ostacolato la difesa.
- La semplice scelta della persona offesa di chiamare le forze dell'ordine non prova di per sé l'assenza di vicini o l'isolamento del luogo: può essere una reazione ragionevole allo scoprimento di un estraneo in casa e, quindi, va verificata con elementi probatori (dichiarazioni di vicini, planimetrie, foto, verifiche sul posto).
- In caso di contestazione dell'aggravante per minorata difesa, è utile agli atti produrre elementi oggettivi sulla collocazione dell'abitazione (planimetrie, documentazione condominiale, dichiarazioni dei vicini, fotografie, dati sulla presenza turistica) per consentire al giudice una valutazione puntuale.
- Se la motivazione del giudice di merito è apodittica o manca di specifici accertamenti su circostanze rilevanti, la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio per nuovo giudizio sul punto, pur mantenendo invariata la valutazione sulla responsabilità primaria quando questa sia incontestata.
- La sussistenza di contrasto giurisprudenziale e il rimando alle Sezioni Unite non comportano automaticamente l'applicazione dell'interpretazione "in favore del reo": la censura in Cassazione deve essere fondata su un errore di diritto o su una motivazione carente; tuttavia, nelle questioni incerte il difensore può comunque prospettare il principio di ragionevole dubbio giurisprudenziale a supporto della tesi difensiva.
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