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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24071/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna riqualificazione del fatto è stata disposta, restando ferma la decisione di merito che aveva qualificato la condotta come rapina anziché come furto con strappo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo un unico motivo: la mancata riqualificazione della condotta da rapina (art. 628 c.p.) a furto con strappo (art. 624-bis c.p.). Il ricorso si limitava, secondo la Corte, a riproporre in modo sostanzialmente identico le argomentazioni già svolte in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte osserva inoltre che la ricostruzione di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, aveva ritenuto che la minaccia con un'arma impropria non fosse solo strumentale a conservare il possesso della collanina sottratta, ma integrasse una condotta di violenza/minaccia direttamente rivolta alla persona, idonea a sostenere la qualificazione in termini di rapina.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La norma sulla rapina è richiamata come titolo di reato ritenuto corretto dai giudici di merito in base alla direzione della violenza/minaccia verso la persona.

  • art. 624-bis c.p.

    La norma sul furto con strappo è invocata dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla luce della ricostruzione fattuale di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproduzione delle censure già proposte in appello e già respinte dal giudice di merito, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra furto con strappo e rapina dipende dalla direzione della violenza: se la violenza è rivolta direttamente alla persona, ricorre la rapina; se è diretta solo alla cosa e soltanto indirettamente alla persona che la detiene, può configurarsi il furto con strappo.
  • Quando la decisione di merito è doppia e conforme e poggia su dichiarazioni della persona offesa ritenute precise e circostanziate, il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con tale ricostruzione, altrimenti è inammissibile per genericità apparente.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurto
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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