Ordinanza n. 757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento interdittivo antimafia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni prefettizie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR Campania che aveva negato la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Dalla motivazione emerge che l’appello contestava, in sostanza, la legittimità dell’informativa interdittiva antimafia e la valutazione degli elementi posti a suo fondamento, ritenuti dall’amministrazione sintomatici di un possibile inquinamento criminale. Non sono specificati ulteriori motivi articolati dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto consistenti gli elementi di probabile inquinamento criminale posti a fondamento del provvedimento interdittivo. Ha ribadito che, per adottare un’informativa interdittiva antimafia, non è necessario provare l’effettiva infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico, possa desumersi il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Nel bilanciamento cautelare sono stati ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dell’infiltrazione illecita nei circuiti economici. È stata disposta la compensazione delle spese del grado. Il TAR è stato invitato a fissare con priorità l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Consente, in caso di rigetto della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
Costituisce il quadro normativo dell’informativa interdittiva antimafia; la decisione applica il criterio secondo cui è sufficiente il pericolo prognostico di infiltrazione mafiosa, fondato su elementi sintomatico-presuntivi, senza necessità di prova dell’infiltrazione già avvenuta.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione di un’informativa interdittiva antimafia non è richiesta la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa: è sufficiente la presenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, attraverso un giudizio prognostico, risulti il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività dell’impresa.
- In sede cautelare, la consistenza degli elementi di probabile inquinamento criminale posti a fondamento dell’interdittiva esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informativa interdittiva antimafia possono prevalere, rispetto agli interessi economici dell’impresa, gli interessi pubblici alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dell’infiltrazione criminale nei circuiti economici.
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