Cassazione Civile, Ordinanza n. 37774/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Nel giudizio di merito era stato proposto un ricorso in materia di lavoro ritenuto nullo dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello, perché il ricorso introduttivo sarebbe stato assolutamente indeterminato: non risultavano specificati il periodo di lavoro prestato, i dati utili a individuare il rapporto dedotto in giudizio e il titolo della domanda di pagamento per le spettanze maturate in epoca anteriore alla prospettata assunzione diretta. Gli eredi del lavoratore hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 163 n. 4 e 414 n. 4 c.p.c., sostenendo che le eventuali lacune del ricorso avrebbero dovuto condurre al rigetto nel merito e non alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 100 c.p.c., affermando di avere comunque interesse a impugnare perché avrebbero potuto riproporre una nuova azione nei confronti del preteso datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che nel rito del lavoro il ricorso introduttivo è nullo quando, dall'esame complessivo dell'atto, non sia possibile individuare con certezza l'oggetto della domanda o le ragioni di fatto e di diritto, poiché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di difendersi e il giudice non può conoscere esattamente il thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, rilevando che la decisione impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e che l'infondatezza della censura rivolta a una di esse rendeva inutili le doglianze sulle altre. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel rito ordinario il ricorso/atto introduttivo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi idonei a individuare la domanda; la censura è stata ritenuta infondata perché l'atto risultava comunque assolutamente indeterminato.
Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve indicare in modo specifico l'oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento; la loro totale indeterminatezza comporta nullità dell'atto.
L'interesse ad agire e ad impugnare deve essere concreto e attuale; non basta un interesse astratto a una diversa soluzione giuridica, specie quando la sentenza sia sorretta da più rationes decidendi autonome.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il ricorso introduttivo è nullo quando, anche alla luce del suo contenuto complessivo, non consenta di individuare in modo chiaro e completo l'oggetto della domanda e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
- La nullità dell'atto introduttivo ricorre se la carenza di allegazioni è tale da impedire al convenuto di predisporre efficacemente la difesa e al giudice di comprendere con esattezza il thema decidendum.
- L'interesse ad impugnare deve derivare da un'utilità concreta e pratica conseguente all'eventuale accoglimento del gravame; non è sufficiente un interesse meramente teorico o alla correzione astratta della motivazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e idonee ciascuna a reggere il dispositivo, la censura solo di una di esse non è sufficiente se le altre non sono specificamente e utilmente attaccate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →