Cassazione Penale, Ordinanza n. 01530/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo generico e aspecifico, non idoneo a censurare la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone nei confronti dell'imputato, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda, per la violazione dell'art. 186, comma 7, del Codice della strada. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando in sostanza la mancata assoluzione per il reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno della richiesta e non confrontato con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge il contenuto specifico della fattispecie, ma solo che l'imputato è stato condannato per tale violazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 34270 del 03/07/2007
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
richiamata come precedente sul principio di inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione
art. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
richiamata come precedente delle Sezioni Unite sulla necessità che i motivi si confrontino con la decisione impugnata e non siano aspecifici
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, cioè privo di una specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a fondamento della censura.
- L'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata correlazione tra critica e motivazione integra aspecificità del motivo.
- Non è sufficiente dedurre in modo apodittico un vizio di motivazione o chiedere l'assoluzione senza spiegare perché la decisione di merito sarebbe viziata nel ragionamento o nella ricostruzione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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