Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta e della conseguente cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia originava dall'opposizione del fallimento di una società industriale a una cartella di pagamento emessa per omessa presentazione della dichiarazione IVA. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e il successivo appello dell'Agenzia delle entrate era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto che il fallimento aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento richiesto per perfezionarla. Anche il difensore del fallimento chiedeva la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di definizione agevolata che ha determinato il perfezionamento della procedura e la cessazione della materia del contendere
art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992
richiamato per la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, interviene una definizione agevolata della pretesa tributaria e risulta perfezionata con il pagamento dovuto, la controversia viene meno per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente a definizione agevolata, le spese possono essere compensate ai sensi della disciplina speciale del processo tributario.
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