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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25038/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e concorso in corruzione propria, aggravati dalla finalità mafiosa. Il ricorrente contestava l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la erronea interpretazione delle intercettazioni, la mancanza di prova della consapevolezza della finalità mafiosa e, con specifico riferimento al capo 5), la generica e non dettagliata contestazione del suo concorso nella corruzione, deducendo anche la mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 5) (concorso in corruzione propria) per difetto di valida contestazione del fatto nei confronti del Valente: il capo 5) indicava il suo nome solo nella testatina ma non descriveva alcuna condotta o contributo concorsuale attribuito a lui nella parte descrittiva dell'imputazione, rendendo invalida l'azione cautelare per quella fattispecie. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, per una nuova valutazione delle esigenze cautelari in relazione al residuo capo 1) (associazione per delinquere). Il ricorso è stato, nel resto, rigettato: la Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario rispetto all'associazione per delinquere e alla aggravante di avere agevolato la 'ndrangheta, ritenendo corretta la valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari su tali profili.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare l'organo adito (Tribunale) nel procedimento di riesame; uso meramente descrittivo del procedimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ha applicato il vincolo di sinteticità nell'esposizione dei motivi.

  • art. 581 lett. a) cod. proc. pen.

    Riferimento alla struttura del ricorso originario e ai limiti dei motivi nuovi in cassazione; usata per valutare ammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai 'motivi nuovi' e ai limiti della loro introduzione nell'impugnazione; la Corte ha ricordato che tali motivi devono riguardare capi già impugnati.

  • art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole sui motivi nuovi nel ricorso per cassazione in materia cautelare; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità.

  • art. 611, primo comma, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio; citata per i limiti dei motivi nuovi in sede di giudizio di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama i vizi della motivazione deducibili in cassazione; la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificità nell'indicare quale vizio si assume sussistere.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla prova e sui gravi indizi di colpevolezza; centrale nella valutazione, in sede cautelare, della sussistenza di indizi per associazione e corruzione.

  • art. 416 cod. pen.

    Definizione del reato di associazione per delinquere; invocata nella contestazione al capo 1) e per la valutazione della struttura e durata del vincolo associativo.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa)

    Interpretata come circostanza soggettiva: è sufficiente che il concorrente consapevole agevoli le attività di un'associazione mafiosa anche se non animato dallo stesso fine; la Corte ha ritenuto provata l'agevolazione attraverso pagamenti periodici e rapporti con cosche.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione propria; invocata per il capo 5) della contestazione, ma la contestazione verso il Valente è stata ritenuta inesauriente.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità di ordine generale; richiamata nella doglianza relativa alla mancanza della domanda cautelare specifica del P.M. per il Valente sul capo 5).

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiama la necessità che la descrizione sommaria del fatto sia sufficientemente specifica; la Corte ha valutato che per il capo 5) tale requisito non è stato rispettato rispetto al Valente.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti de libertate i "motivi nuovi" sono ammessi solo nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa; non possono introdurre censure completamente nuove rispetto al gravame originario.
  • Le censure sull'interpretazione delle intercettazioni relative a questioni di fatto sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità salvo che emergano travisamenti o illogicità manifeste nella valutazione del merito.
  • Per l'applicazione di una misura cautelare è indispensabile che la contestazione sia formulata in modo sufficientemente specifico: la mera menzione del nome dell'indagato nella testatina dell'imputazione, senza descrizione di una condotta concreta a lui attribuita, può rendere invalida la misura cautelare su quel capo.
  • La circostanza aggravante dell'"agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva e può essere riconosciuta anche quando il concorrente non sia animato direttamente dal fine mafioso, purché fosse consapevole di agevolare l'organizzazione e i fatti dimostrino versamenti o vantaggi periodici alle cosche.
  • Il giudice di legittimità richiede specificità nell'indicare quale vizio di motivazione si assume sussistere: deduzioni generiche che cumulano più vizi senza individuare i profili concreti di violazione sono inammissibili per aspecificità.
  • Se la descrizione del contributo concorsuale è ricavabile solo dalla richiesta del Pubblico Ministero o manca nella descrizione dell'imputazione, la mancanza può integrare motivo di annullamento della misura cautelare per difetto di valida contestazione.

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