Cassazione Penale, Ordinanza n. 00351/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione, qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, contro la declaratoria di responsabilità per il reato di cui all'art. 642, comma 2, c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la doglianza mirava in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, proponendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e una diversa ricostruzione storica della vicenda. La parte civile Unipol Assicurazioni s.p.a. ha depositato conclusioni e nota spese, chiedendo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto era, in realtà, una censura di merito non consentita in sede di legittimità, essendo volto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era immune dai vizi denunciati e che la Corte territoriale aveva reso una motivazione approfondita e giuridicamente corretta, avendo ritenuto integrato il reato contestato sotto il profilo materiale e soggettivo. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio avanzata dalla parte civile, per difetto di un apprezzabile contributo alla decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della declaratoria di responsabilità confermata in appello e non sindacabile in cassazione nei termini di fatto prospettati dal ricorrente.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato implicitamente nella valutazione della richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio, poi rigettata per mancato apprezzabile contributo alla decisione.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Citata per affermare il limite del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito né rivedere la tenuta logica della decisione mediante modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come violazione di legge o vizio di motivazione una censura che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione storica della vicenda o una diversa valutazione di attendibilità delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza impugnata è insindacabile quando il giudice di merito abbia esaminato in modo specifico e approfondito le risultanze probatorie e abbia reso una motivazione coerente e giuridicamente corretta sulla sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
- La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità solo se ha effettivamente contribuito in modo apprezzabile alla decisione; in difetto, la richiesta va rigettata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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