Cassazione Civile, Ordinanza n. 28644/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'utente del servizio telefonico contro la società erogatrice per ottenere il ripristino della linea fissa, la restituzione degli importi pagati nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 e il risarcimento del danno. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite per "materia trattata" e "peculiarità della vicenda". In appello, la società telefonica aveva ottenuto la riforma della sola statuizione sulle spese: il Tribunale aveva condannato l'originario attore a rifondere le spese di entrambi i gradi, ritenendo che quelle espressioni fossero mere clausole di stile e non integrassero l'obbligo di motivare la compensazione per "giusti motivi" nel regime applicabile ratione temporis. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione di legge e, in via subordinata, nullità della sentenza o del procedimento, sostenendo che la compensazione delle spese sia rimessa alla discrezionalità del giudice e che la motivazione del primo giudice non fosse meramente apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, nel regime introdotto dalla L. n. 263 del 2005 e anteriore alla modifica del 2009, la compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi richiede un'espressa motivazione; ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le formule usate dal giudice di pace ('materia trattata' e 'peculiarità della vicenda') erano clausole di stile e non giusti motivi specificamente indicati, anche perché la fattispecie era semplice e il ritardo nel ripristino risultava imputabile al comportamento dell'attore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la censura è stata ritenuta infondata.
è stato invocato in via gradata per lamentare nullità della sentenza o del procedimento; la doglianza non è stata accolta.
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
modificato dalla L. n. 263 del 2005
nel regime applicabile, la compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi deve essere esplicitamente motivata.
L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)
ha introdotto il regime in cui la compensazione delle spese per giusti motivi richiede motivazione espressa.
viene richiamata come riforma successiva, non applicabile al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla L. n. 69 del 2009, la compensazione totale o parziale delle spese processuali per giusti motivi richiede una motivazione espressa e non può essere sorretta da formule meramente stereotipate o di stile.
- Il giudice di appello, nei limiti del devolutum, può correggere la statuizione sulle spese di primo grado e dare un diverso fondamento al dispositivo, verificando se i motivi addotti per la compensazione siano effettivamente specifici e idonei.
- Espressioni generiche come 'materia trattata' o 'peculiarità della vicenda' non sono di per sé sufficienti a integrare i giusti motivi richiesti per la compensazione delle spese, specie quando la controversia presenti limitata complessità.
- In sede di legittimità, la censura contro la statuizione sulle spese è infondata se la motivazione della sentenza impugnata mostra di avere applicato correttamente il principio di necessaria esplicitazione dei giusti motivi e di avere escluso clausole di stile.
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