Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28644/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore di servizi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'utente del servizio telefonico contro la società erogatrice per ottenere il ripristino della linea fissa, la restituzione degli importi pagati nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 e il risarcimento del danno. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite per "materia trattata" e "peculiarità della vicenda". In appello, la società telefonica aveva ottenuto la riforma della sola statuizione sulle spese: il Tribunale aveva condannato l'originario attore a rifondere le spese di entrambi i gradi, ritenendo che quelle espressioni fossero mere clausole di stile e non integrassero l'obbligo di motivare la compensazione per "giusti motivi" nel regime applicabile ratione temporis. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione di legge e, in via subordinata, nullità della sentenza o del procedimento, sostenendo che la compensazione delle spese sia rimessa alla discrezionalità del giudice e che la motivazione del primo giudice non fosse meramente apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, nel regime introdotto dalla L. n. 263 del 2005 e anteriore alla modifica del 2009, la compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi richiede un'espressa motivazione; ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le formule usate dal giudice di pace ('materia trattata' e 'peculiarità della vicenda') erano clausole di stile e non giusti motivi specificamente indicati, anche perché la fattispecie era semplice e il ritardo nel ripristino risultava imputabile al comportamento dell'attore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla L. n. 69 del 2009, la compensazione totale o parziale delle spese processuali per giusti motivi richiede una motivazione espressa e non può essere sorretta da formule meramente stereotipate o di stile.
  • Il giudice di appello, nei limiti del devolutum, può correggere la statuizione sulle spese di primo grado e dare un diverso fondamento al dispositivo, verificando se i motivi addotti per la compensazione siano effettivamente specifici e idonei.
  • Espressioni generiche come 'materia trattata' o 'peculiarità della vicenda' non sono di per sé sufficienti a integrare i giusti motivi richiesti per la compensazione delle spese, specie quando la controversia presenti limitata complessità.
  • In sede di legittimità, la censura contro la statuizione sulle spese è infondata se la motivazione della sentenza impugnata mostra di avere applicato correttamente il principio di necessaria esplicitazione dei giusti motivi e di avere escluso clausole di stile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.