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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8429/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Como per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: hashish e cocaina). La Corte d'appello di Milano confermò la condanna. Con ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge: contestava l'utilizzo, da parte dei giudici di merito, di dichiarazioni rese dalla imputata al momento del controllo e di dichiarazioni testimoniali (Bianchimano e Abbondi) come riferite da un verbalizzante (M. Ilo Zambuco), che secondo la difesa sarebbero state inammissibili; inoltre si lamentava che alla imputata fosse stata negata la possibilità di rendere esame in dibattimento per un rinvio non concesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e fondata su circostanze oggettive (stupefacenti di diverse qualità, occultamento indosso e nella borsa, detenzione di una considerevole somma di denaro) idonee a far ritenere la destinazione alla vendita. Ha osservato che il teste Bianchimano è stato escusso in dibattimento e che la sua deposizione (compresa l'ammissione di avere ricevuto in regalo una "pallina di cocaina") è stata regolarmente utilizzata; le dichiarazioni della Bianchimano non sono state impiegate per la condanna, per cui l'obiezione sull'uso di dichiarazioni riportate dal verbalizzante non risulta in atti. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, escludendo la necessità di una rinnovata valutazione del fatto in questa sede. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato in base a elementi di fatto (possesso occulto, pluralità e qualità delle sostanze, denaro), desumendo la destinazione alla vendita

  • Codice di procedura penale, art. 62

    Richiamato dalla difesa per contestare l'ingresso in dibattimento di dichiarazioni rese fuori udienza; la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che le dichiarazioni decisive siano entrate regolarmente tramite l'escussione in dibattimento del teste e non tramite verbalizzazione

  • Codice di procedura penale, art. 195

    Norma sul divieto di acquisto della prova e limiti all'utilizzo di dichiarazioni rese da testi non escussi; la Corte ha escluso che la condanna si sia basata su dichiarazioni illegittimamente acquisite

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alle conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero; la norma disciplina termini e modalità di alcune conclusioni scritte in procedimenti penali

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per precisare i criteri di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione dell'ammenda in assenza di assenza di colpa

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede i fatti né le prove in concreto: può censurare una motivazione di merito solo se incompleta, illogica, contraddittoria o contraria agli "atti del processo" espressamente indicati.
  • La detenzione di stupefacenti occultati addosso o nella borsa, se accompagnata da altri elementi oggettivi (diverse qualità di droga, ingente somma di denaro, modalità di occultamento), è idonea a comprovare la destinazione alla vendita e a sostenere una condanna per spaccio.
  • Le dichiarazioni testimoniali hanno valore probatorio se inserite regolarmente in dibattimento (per esempio tramite escussione del teste); doglianze relative all'uso di dichiarazioni raccolte in atti devono essere specificamente provate e dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione.
  • La negazione di un rinvio per consentire a un imputato l'esame in dibattimento non è automaticamente causa di annullamento: deve emergere un concreto pregiudizio e l'irragionevolezza del rifiuto del giudice di merito.
  • Se il ricorso per cassazione risulta manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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