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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29410/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità: i motivi si limitavano a riprodurre le doglianze di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni con cui la Corte d'appello le aveva già disattese. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Le censure riproponevano questioni già dedotte in appello: la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., la mancata concessione dell'attenuante della 'lieve entità' richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, nonché il mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sulle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano sostanzialmente pedissequi rispetto ai motivi di appello e non si confrontavano con la motivazione di rigetto già resa dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante è stata oggetto di censura, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito la configurabilità perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante è stata invocata ai fini del giudizio di comparazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto meramente riproduttiva dei motivi di appello.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    È richiamata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di riconoscimento della 'lieve entità', ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente richiamato dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione con cui il giudice di merito li ha già respinti.
  • La mera reiterazione di censure già svolte in appello, accompagnata da contestazioni assertive sulla correttezza della sentenza impugnata, non è sufficiente a integrare un valido motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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