Cassazione Penale, Ordinanza n. 18224/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su sua richiesta, con rideterminazione della pena a mesi otto di reclusione ed euro 50 di multa, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione a un tentativo di furto aggravato. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. La Corte ha rilevato che, nel concordato in appello, dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017, non sono previste specifiche censure ricorribili in cassazione se non quelle inerenti alla validità della volontà negoziale delle parti o alla difformità tra accordo e decisione; non è invece consentito censurare il mero percorso motivazionale sulla quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché le doglianze riguardavano proprio il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano rivolte contro la motivazione sulla determinazione della pena in un giudizio definito con concordato in appello, profilo non deducibile in cassazione se non nei limiti della formazione della volontà delle parti o della difformità tra accordo e sentenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
regola il concordato in appello; la decisione afferma che, in tale modulo definitorio, la riforma del 2017 non ha previsto specifici motivi di ricorso per cassazione oltre ai vizi relativi alla volontà delle parti o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi non consentiti
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
ha introdotto la modifica normativa richiamata dalla Corte in tema di concordato in appello e limiti del sindacato di legittimità
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso
norme incriminatrici richiamate per il reato oggetto della sentenza di merito; il testo indica un tentativo di furto aggravato
Massime di principio
- Nel concordato in appello, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la sola motivazione sulla quantificazione della pena, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione.
- Le censure ammissibili in cassazione contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono limitate ai vizi che incidono sulla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato o alla difformità tra l'accordo raggiunto e la decisione del giudice.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio, nel giudizio concordato in appello, non si estende al mero apprezzamento discrezionale del giudice se la pena irrogata non risulta illegale.
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