Cassazione Penale, Ordinanza n. 06417/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non vi era correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 e 474 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della decisione di merito sulle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano generiche, perché si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già valorizzato gli elementi probatori a sostegno di entrambi i reati contestati.
Norme richiamate
Norma richiamata solo come oggetto della censura difensiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la genericità del motivo di ricorso relativo a tale reato.
Norma richiamata solo come oggetto della censura difensiva; il motivo che la concerne è ritenuto generico e non specificamente confrontato con la motivazione di appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso, quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Base del carico economico conseguente all'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è specifico solo se si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte in appello non soddisfa l'onere di specificità.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso si limita a contestazioni generiche sulle risultanze probatorie, senza indicare errori logici o giuridici puntuali della sentenza di merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza riesaminare il fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →