Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10902/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Recupero di credito d'imposta per ricerca scientifica utilizzato in compensazione nonostante l'omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; l'Agenzia censura che la contribuente non abbia indicato il credito residuo nella dichiarazione dell'anno 2009 e non abbia provveduto alla correzione nei termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, presentando invece una dichiarazione integrativa tardiva (17/11/2011). La controversia originava da una cartella di pagamento relativa al recupero del credito d'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per difetto della prova del perfezionamento della notifica (mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo al primo tentativo di notifica). Il Collegio non si è pronunciato sul merito della questione sostanziale (omessa indicazione nel quadro RU) e ha altresì precisato che, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    art. 2, commi 8 e 8-bis d.P.R. 322/1998

    Regolano l'indicazione in dichiarazione e i termini per la correzione delle omissioni; la Corte richiama la possibilità di correzione nei termini stabiliti ma non ha deciso sul merito essendo il ricorso inammissibile per vizio procedurale

  • legge n. 449 del 1997, art. 5, comma 7

    art. 5, comma 7 L. 449/1997

    Norma richiamata in combinato disposto con il DPR 322/1998 relativa alla disciplina del credito d'imposta per ricerca; la Cassazione non ha valutato la sua applicazione sostanziale nel caso concreto

  • decreto interministeriale n. 275 del 1998, art. 7

    Richiamato in relazione alla disciplina formale delle dichiarazioni e dei crediti d'imposta; non è stata esaminata in modo sostanziale dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Violazione di legge indicata nel ricorso per cassazione quale profilo dedotto dall'Agenzia, ma non valutata sul merito per l'inammissibilità procedurale

  • legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1

    art. 6, comma 1 L. 890/1982

    Consente al notificante di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte sottolinea che, per ottenere la rimessione in termini, l'impugnante deve provare di essersi tempestivamente attivata per ottenere tale duplicato

  • codice di procedura civile, art. 291

    Norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte evidenzia che in assenza di produzione dell'avviso di ricevimento e senza attività dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile e non è consentita la concessione di un termine per il deposito

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002; art. 1, comma 17 L. 228/2012

    Prevede un ulteriore contributo unificato nei casi di impugnazioni inammissibili o respinte; la Corte precisa che tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate mediante meccanismo della prenotazione a debito

Massime di principio

  • La prova del perfezionamento della notifica (avviso di ricevimento) è essenziale in Cassazione: la mancata produzione comporta l'inammissibilità del ricorso salvo prova di tempestiva richiesta di duplicato all'ufficio postale e richiesta di rimessione in termini
  • Le questioni sostanziali relative all'omessa indicazione di crediti d'imposta nel quadro RU (se formali o sostanziali e la possibilità di emendare la dichiarazione) possono essere decisive sul merito, ma non saranno esaminate se sussistono vizî procedurali che rendono inammissibile il ricorso
  • Per i contribuenti, è fondamentale rispettare i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 per la correzione delle omissioni nella dichiarazione; la tardiva integrazione può essere contestata dall'Amministrazione finanziaria
  • Quando la sussistenza e la spettanza del credito d'imposta non sono contestate (es. riconoscimento ministeriale), taluni giudici possono qualificare l'omissione come mero errore formale; tuttavia l'esito dipende dalle circostanze e dal rispetto delle procedure di integrazione
  • Le Amministrazioni dello Stato sono esentate dall'obbligo materiale di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per impugnazioni inammissibili o respinte, per effetto della normativa vigente e della giurisprudenza della Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.