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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18956/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Forlì e lo aveva condannato per furto aggravato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa. Il ricorso era affidato a un unico motivo: la dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, oltre a una censura sulla correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili in quanto dirette, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare vizi di legittimità rilevabili nei limiti consentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza di appello conteneva una motivazione priva di evidenti illogicità sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sull'affermazione di responsabilità, e ha quindi confermato la condanna già inflitta nei gradi di merito. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono deducibili censure sulla motivazione diverse dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali; non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi radicali della stessa; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o delle circostanze di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, non quando il giudice abbia valorizzato elementi ritenuti decisivi e logicamente coerenti.
  • Ai fini del rigetto del motivo ex art. 62-bis c.p., è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi essenziali del proprio convincimento, senza l'obbligo di confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
  • Le censure che mirano a contestare l'affermazione di responsabilità senza evidenziare un vizio motivazionale nei limiti consentiti sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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