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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23286/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo unico non fosse proponibile in cassazione perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, oltre a riproporre censure già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua e immune dal vizio denunciato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Deduceva un vizio di motivazione nella valutazione delle prove, sostenendo che gli elementi raccolti avrebbero dovuto condurre a una riqualificazione del fatto in tentato furto, con conseguente proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente una doglianza di merito, riproduttiva dei motivi di appello già disattesi, e non una critica specifica e consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    richiamato dalla difesa come possibile esito proscioglitivo in caso di riqualificazione del fatto in tentato furto; la Corte non affronta il merito dell'applicazione, poiché il motivo è ritenuto inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale parametro del vizio di motivazione dedotto in sede di legittimità, censura ritenuta non ammissibile perché risolta in doglianze di fatto

  • Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01

    precedente richiamato sul principio di inammissibilità dei motivi che riproducono pedissequamente le censure di appello senza confutare puntualmente le ragioni del rigetto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le doglianze già prospettate in appello, se non contiene una critica puntuale alle specifiche argomentazioni con cui il giudice di merito le ha disattese.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie meno grave, quando presupponga una diversa lettura delle prove, non può essere veicolata in cassazione se si traduce in una contestazione meramente fattuale della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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