Cassazione Civile, Sentenza n. 5412/2020 del 27/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi del lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda della controparte del lavoratore, poi deceduto, relativa agli utili d'impresa per il periodo dal 4 maggio 1996 al 4 maggio 2001 e al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Padova aveva pronunciato sentenza n. 1082/2011; la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 300/2015 depositata l'11 agosto 2015, aveva parzialmente accolto l'impugnazione principale e condannato gli eredi al pagamento degli utili risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, oltre accessori, e aveva accolto l'impugnazione incidentale rigettando la domanda risarcitoria; le spese dei due gradi erano state compensate. Gli eredi hanno proposto ricorso principale per cassazione e la controparte ha resistito, proponendo ricorso incidentale. Prima dell'udienza del 3 dicembre 2019, la controparte ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale facendo riferimento a una transazione intervenuta nelle more; gli eredi hanno accettato tale rinuncia e hanno rinunciato al ricorso principale, rinuncia a sua volta accettata dalla controparte. Il testo non espone i singoli motivi dei ricorsi, che non sono stati esaminati dalla Corte.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., in ragione delle rinunce ai ricorsi principale e incidentale, sottoscritte e reciprocamente accettate dalle parti. Non ha disposto sulle spese, tenuto conto delle accettazioni. Ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il procedimento si è concluso con estinzione per rinuncia e non con integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., in base alle intervenute rinunzie, debitamente sottoscritte ed accettate reciprocamente dagli aventi diritto.
La rinuncia ai ricorsi, quando debitamente sottoscritta e accettata dai rispettivi aventi diritto, determina l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinunzie con rispettive accettazioni, non ricorrono ovviamente i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio d'impugnazione si estingue per rinuncia accettata; il presupposto si verifica soltanto in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, sottoscritta e accettata dalla parte avente diritto, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinunce reciprocamente accettate, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'integrale rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5417/2020 del 27/02/2020
- Sentenza lavoro · 27 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5404/2020 del 27/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5247/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5245/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5246/2020 del 26/02/2020
- Sentenza lavoro · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5249/2020 del 26/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →