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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5245/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dalla domanda della dirigente medica di primo livello per il pagamento della retribuzione di posizione relativa al periodo 1° ottobre 1998-31 dicembre 2008. Il Tribunale aveva condannato l’AUSL al pagamento di Euro 6.508,24, oltre interessi legali, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3218/2014 depositata l’8 maggio 2014, aveva confermato la decisione. L’AUSL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne riporta il contenuto. Dopo il deposito del ricorso, l’AUSL ha prodotto un verbale di conciliazione, adottato con atto deliberativo n. 396 del 10 marzo 2017. All’udienza del 10 dicembre 2019 le parti hanno concordemente dichiarato che, per effetto della conciliazione, era venuta meno la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione concorde delle parti e del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio dopo la conciliazione. Non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia. Ha escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, disposizione riferita ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto soltanto in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la disposizione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere estesa analogicamente o interpretata estensivamente.

Massime di principio

  • Quando, in seguito a una conciliazione, le parti dichiarano concordemente cessata la materia del contendere e viene meno il loro interesse a proseguire il giudizio, la Corte ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere senza decidere nel merito i motivi di ricorso.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si applica esclusivamente in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

Testo integrale

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