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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5404/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

Una lavoratrice, già dipendente di una società controllata dall’ente in liquidazione, aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 luglio 1995. Dal 1° agosto 1995 era stata iscritta, ai sensi della disciplina speciale, nel Ruolo Unico Transitorio (RUT), con inquadramento nel quarto livello del comparto Ministeri, e dal 1° maggio 1999 era stata trasferita presso un ente pubblico. Sulla base dell’accertamento precedente, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 12.465,28, oltre accessori, relativo al periodo 1° gennaio 1992-30 aprile 1999. L’opposizione della liquidazione era stata respinta dal Tribunale di Roma e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza depositata l’11 febbraio 2013. La liquidazione ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: i primi due hanno contestato la giurisdizione ordinaria e dedotto la decadenza prevista dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001; il terzo e il quarto hanno negato che il giudicato formatosi nel precedente giudizio fosse opponibile al Commissario e che vi fosse successione universale o continuità del rapporto di lavoro, contestando inoltre l’applicazione dell’art. 2112 c.c. e della disciplina speciale; il quinto ha censurato l’inammissibilità, dichiarata in appello, della contestazione relativa alla rivalutazione monetaria riconosciuta dal decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha respinto le censure sulla giurisdizione: trattandosi di pretese retributive relative a mansioni svolte a cavallo del 30 giugno 1998 e di una questione di merito unitaria, la controversia spettava al giudice ordinario e non era maturata la decadenza invocata. Ha escluso, diversamente dalla motivazione della Corte d’appello, che la vicenda comportasse una successione a titolo universale: la prosecuzione e l’unificazione delle liquidazioni non crearono distinti soggetti successori, mentre l’assunzione del concordato esdebitatorio comportò una successione a titolo particolare. Ha tuttavia confermato che il giudicato sul superiore inquadramento era opponibile al Commissario, che aveva partecipato al relativo processo nella veste pertinente alla gestione della liquidazione. Accertato il superiore inquadramento fino al 31 luglio 1995, la disciplina speciale imponeva il corrispondente miglior inquadramento nel RUT e le relative conseguenze patrimoniali sino al trasferimento della lavoratrice. Il quinto motivo è stato disatteso perché non rispettava gli oneri di specificità e di deposito: il ricorso non trascriveva la parte rilevante del decreto ingiuntivo né indicava se, come e quando fosse stato prodotto. La liquidazione è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    La questione di giurisdizione è peraltro infondata.

    La censura relativa al difetto di giurisdizione non è fondata; la competenza del giudice ordinario è confermata in ragione dell’unitarietà della questione di merito relativa a mansioni e differenze retributive maturate a cavallo del discrimine temporale.

  • art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001

    vale pertanto il principio per cui “sono devolute al giudice ordinario le controversie nei confronti (…) riguardanti l’inquadramento superiore e le relative differenze retributive (…) con riferimento a mansioni svolte (…) “a cavallo” della data del 30 giugno 1998, in ragione del principio dell’infrazionabilità della giurisdizione nei casi contraddistinti dall’unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio” (Cass. 28 novembre 2017, n. 28368) e quindi correttamente il giudice d’appello ha ritenuto, anche al di là della considerazione che fino al 31.7.1995 il rapporto è intercorso con una società per azioni, di poter decidere nel merito, senza pertanto ravvisare alcuna decadenza, ex art. 69 cit., dalla pretesa esercitata;

    Quando la pretesa di superiore inquadramento e differenze retributive riguarda mansioni svolte a cavallo del 30 giugno 1998 e la questione di merito è unitaria, la giurisdizione è interamente del giudice ordinario; in tale situazione non opera la decadenza prevista dall’art. 69, comma 7.

  • art. 2909 c.c.

    se infatti, a quanto si afferma, il Commissario si è reso assuntore del concordato Siva, evidentemente nella propria veste di gestore (anche) della liquidazione dell’Ente controllante o comunque di altre soggettività giuridiche, non può non vedersi opporre, in tale veste, il corrispondente giudicato formatosi in un processo cui anch’esso ha partecipato;

    Il giudicato formatosi in un processo cui il Commissario ha partecipato è opponibile al medesimo quando agisce, nel successivo giudizio, nella veste di gestore della liquidazione e assuntore del concordato.

  • art. 2112 c.c.

    tuttavia, una volta accertato, con effetto di giudicato, il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento fino a quella data, va da sè che, in applicazione del disposto dello stesso art. 2, comma 3 in suo favore debba operare anche il migliore inquadramento nel RUT e nel nuovo rapporto così istituito ex lege, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui al conseguente decreto attuativo;

    La Corte esclude che il riconoscimento del miglior inquadramento nel RUT dipenda dall’applicazione dell’art. 2112 c.c. o da una successione universale: esso discende direttamente dalla disciplina speciale del RUT e dal giudicato sul livello spettante prima dell’iscrizione.

  • art. 2, commi 2, 3 e 4, D.L. n. 540 del 1995, conv. in L. n. 337 del 1995

    il D.L. n. 540 cit., art. 2 ha quindi affermato (comma 2) che “il personale dipendente dall’ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995”, stabilendosi che, a meno dei prepensionamento, esso fosse “iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario”, con “trattamento giuridico ed economico (…) regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri”, inquadramento (comma 3) “con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione… definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” ed attribuzione di un “trattamento economico nella qualifica di inquadramento… determinato con il computo dell’anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza”;

    Il livello riconosciuto con giudicato per il rapporto precedente rileva, in applicazione della disciplina del RUT e delle tabelle di equiparazione, per determinare il migliore inquadramento nel ruolo transitorio e le conseguenze economiche, fino al successivo trasferimento presso l’amministrazione di destinazione.

  • art. 360, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il motivo va disatteso, in quanto formulato in spregio dei criteri di specificità richiesti dall’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, nonchè degli oneri di deposito (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478) di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4;

    La censura per cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e consentire la verifica degli atti e documenti rilevanti; la loro inosservanza impedisce l’esame della contestazione.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    il decreto ingiuntivo non è infatti trascritto nella parte che interessa e neanche è indicato se, come e quando esso sia stato prodotto, il che impedisce di percepire ex actis, come necessario ai sensi della disciplina sul rito sopra indicata, la effettiva pregnanza delle ragioni impugnatorie così spese;

    Quando la censura dipende dal contenuto di un documento, il ricorrente deve indicarne la produzione e riportarne o localizzarne adeguatamente la parte rilevante, in modo che la Corte possa verificarne ex actis la decisività.

Massime di principio

  • Le controversie su superiore inquadramento e differenze retributive relative a mansioni svolte a cavallo del 30 giugno 1998, se contraddistinte dall’unitarietà della questione di merito, sono devolute al giudice ordinario per l’intera controversia, senza frazionamento della giurisdizione e senza la decadenza prevista dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
  • Il passaggio da una liquidazione originaria a una liquidazione unificata costituisce una vicenda evolutiva della procedura e non determina, di per sé, successione tra soggetti giuridici distinti. L’assunzione di un concordato esdebitatorio determina invece una successione a titolo particolare, non universale.
  • Il giudicato formatosi in un processo cui il Commissario abbia partecipato è opponibile al Commissario quando questi agisce, nel successivo giudizio, nella veste di gestore della liquidazione e assuntore del concordato.
  • Quando un giudicato riconosce il superiore inquadramento del dipendente fino alla data di iscrizione nel Ruolo Unico Transitorio, il corrispondente migliore inquadramento nel RUT e le conseguenze economiche successive discendono dalla disciplina speciale e dalle tabelle di equiparazione, sino al trasferimento presso l’amministrazione di destinazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul contenuto di un documento è inammissibile quando il ricorrente non ne trascrive la parte rilevante e non indica se, come e quando il documento sia stato prodotto, impedendo il controllo della censura sulla base degli atti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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