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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5246/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (dirigente medico)

La controversia

La controversia tra un’azienda sanitaria locale e una dirigente medica di primo livello riguardava il pagamento di € 6.508,24, oltre agli interessi legali, a titolo di retribuzione di posizione, determinata secondo la pesatura e calibratura degli incarichi approvata con la deliberazione n. 1822/1998 e successive deliberazioni. Il Tribunale aveva condannato l’azienda al pagamento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1455/2015 depositata il 25 febbraio 2015, aveva confermato la decisione. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, i cui contenuti non sono riportati nel testo. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha prodotto un verbale di conciliazione relativo all’atto deliberativo n. 293 del 20 febbraio 2017. All’udienza le parti hanno concordemente dichiarato che, in conseguenza della conciliazione, era venuta meno la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione concorde delle parti e del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio dopo la conciliazione. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura si applica soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto soltanto quando l’impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile; trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere estesa per analogia o interpretazione estensiva ai casi di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione, quando le parti concordemente dichiarino che essa ha fatto venir meno la materia del contendere e l’interesse a proseguire il giudizio, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 è applicabile esclusivamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non può essere esteso ai casi diversi, data la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria della misura.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

Testo integrale

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