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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5417/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

I dirigenti medici avevano chiesto al Tribunale le differenze della retribuzione di posizione variabile aziendale, facendo riferimento alle deliberazioni aziendali di graduazione degli incarichi, e l’indennità di pronta disponibilità nella misura maggiorata di euro 41,32 per turno, invece della misura prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3605/2016, depositata il 13 luglio 2016, aveva riformato la decisione: quanto alla retribuzione di posizione, aveva rilevato la mancata allegazione degli incarichi ricoperti, della loro natura e durata e aveva escluso che il dirigente con oltre cinque anni di attività avesse un diritto soggettivo a un incarico diverso da quello professionale; quanto all’indennità, aveva ritenuto non verificata, per il periodo 2001-2011, la condizione della capienza del fondo aziendale prevista per l’importo maggiorato. In Cassazione i primi due motivi censuravano la decisione sulla retribuzione di posizione, sostenendo che le deliberazioni aziendali graduavano gli incarichi e che l’azienda era tenuta ad attribuire un incarico professionale, con conseguente diritto ai maggiori importi anche in caso di svolgimento di fatto. Il terzo motivo, riferito agli artt. 1312, 1355, 1358 e 2697 c.c. e alla disciplina collettiva, contestava che l’incapienza del fondo fosse stata ritenuta provata senza adeguata dimostrazione dell’azienda, negava che la condizione dipendesse da fattori estranei alla volontà datoriale e invocava correttezza e buona fede nella gestione della condizione. Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 17 del CCNL 3 novembre 2005 e sosteneva che, in base all’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000, l’azienda aveva esercitato la facoltà di aumentare l’indennità e fosse quindi tenuta a corrisponderla nella misura aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sui primi due motivi, relativi alla retribuzione di posizione, poiché le parti avevano definito transattivamente tale domanda mediante accordi raggiunti anche in sede sindacale. Ha rigettato congiuntamente il terzo e il quarto motivo: la contrattazione collettiva subordinava l’aumento dell’indennità di pronta disponibilità alla disponibilità del fondo aziendale; la Corte d’Appello aveva ritenuto provata l’incapienza sulla base della mancata contestazione delle deduzioni dell’azienda, e non applicando la regola residuale dell’onere della prova. La censura ex art. 2697 c.c. non era quindi fondata come violazione di legge; la contestazione della valutazione del fatto non individuava un fatto storico decisivo omesso. Inoltre, l’avveramento della condizione sospensiva semplice doveva essere provato da chi pretendeva il diritto, mentre la deduzione relativa a correttezza e buona fede era inammissibile perché nuova e implicante accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata. La condizione di disponibilità del fondo non era meramente potestativa: la consistenza del fondo dipendeva da una pluralità di fattori, soprattutto dalle risorse complessivamente disponibili, e non dal mero arbitrio dell’azienda. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. impone di interpretare le clausole contrattuali rifuggendo da esegesi che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia della disposizione, sicchè nella fattispecie l’interpretazione va condotta alla luce dei principi fissati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40

    Le clausole contrattuali vanno interpretate, ove possibile, nel senso che ne conservi validità ed efficacia; per la disciplina in esame ciò comporta una lettura coerente con i vincoli legali di bilancio e con i limiti alla contrattazione integrativa.

  • art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001

    Il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. impone di interpretare le clausole contrattuali rifuggendo da esegesi che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia della disposizione, sicchè nella fattispecie l’interpretazione va condotta alla luce dei principi fissati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 che, a partire dalla sua versione originaria e sino alla riscrittura operata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, al comma 3, dopo avere imposto alle pubbliche amministrazioni l’obbligo del rispetto dei vincoli di bilancio, prevedeva che le stesse non potessero sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con le previsioni dei contratti nazionali o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

    La contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni deve rispettare i vincoli di bilancio e non può introdurre oneri non previsti dalla programmazione finanziaria né derogare ai contratti collettivi nazionali; tale limite concorre a interpretare la condizione di capienza del fondo.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che Invece gravava sull’Azienda, non coglie pienamente la ratio della decisione, perchè il giudice d’appello non ha deciso la controversia facendo applicazione della regola residuale fissata dall’art. 2697 c.c., bensì ha ritenuto dimostrata l’incapienza del fondo per effetto della non contestazione delle difese della ASL inerenti l’assenza di adeguate risorse (pag. 13, punto 16).

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre quando, in presenza di incertezza probatoria, il giudice attribuisce il rischio della mancata prova alla parte diversa da quella gravata secondo la qualificazione giuridica dei fatti. Non ricorre quando il giudice ritenga provato un fatto sulla base delle risultanze processuali, qui anche per la mancata contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità la violazione dell’art. 2697 c.c. può essere denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3 solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo.

    La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione se l’errore riguarda la ripartizione dell’onere probatorio derivante dalla qualificazione del fatto e ha determinato su quale parte sia ricaduta l’incertezza; non consente di contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In quest’ultima ipotesi, infatti, la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione che, nel testo applicabile ratione temporis, assegna rilievo unicamente all’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione fra le parti e decisivo ai fini di causa, non ravvisabile nella fattispecie perchè il fatto, ossia l’assenza delle necessarie risorse economiche, è stato apprezzato e valutato dalla Corte territoriale.

    La contestazione della valutazione delle risultanze di causa va proposta nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; il vizio non sussiste quando il fatto rilevante sia stato esaminato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    A detto rilievo si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicchè l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass. n. 25597/2016).

    Chi invoca un diritto subordinato a una condizione sospensiva potestativa semplice deve provare l’avveramento dell’evento condizionante, perché questo costituisce elemento della fattispecie attributiva del diritto.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, art. 383 c.p.c. e art. 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980).

    La definizione convenzionale della lite intervenuta durante il giudizio di legittimità comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso; il principio opera anche se l’accordo riguarda soltanto alcune domande o motivi.

  • art. 383 c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, art. 383 c.p.c. e art. 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980).

    La Corte distingue la cessazione della materia del contendere dovuta a un accordo sopravvenuto dalle decisioni di cassazione con rinvio previste dalla disciplina processuale; l’accordo non rende per ciò solo inammissibile il ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, art. 383 c.p.c. e art. 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8980).

    L’accordo intervenuto nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata per la parte definita, anziché una decisione inquadrabile nelle ordinarie ipotesi di cassazione previste dagli artt. 382-384 c.p.c.

  • art. 1362 c.c.

    Da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass. n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019).

    La distinzione tra condizione meramente potestativa e potestativa dipende dal fatto che l’evento sia rimesso al mero arbitrio, senza motivi apprezzabili, oppure sia correlato a valutazioni di interesse e convenienza e a fattori esterni. La Corte applica tale criterio escludendo il mero arbitrio quando la disponibilità del fondo dipende da più fattori e dalle risorse dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

    In presenza dei presupposti processuali previsti dalla legge, la Corte dà atto dell’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono convenzionalmente una domanda, la Corte dichiara cessata la materia del contendere per la parte regolata dall’accordo, senza dichiarare inammissibile il ricorso; la statuizione può riguardare soltanto alcuni motivi.
  • La contrattazione integrativa nel pubblico impiego può aumentare un’indennità soltanto entro la disponibilità del fondo destinato al relativo onere e nel rispetto dei limiti di bilancio e della programmazione finanziaria dell’amministrazione.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è fondata solo se il giudice, in situazione di incertezza probatoria, ha ripartito erroneamente l’onere della prova per effetto della qualificazione giuridica dei fatti; non è lo strumento per contestare la valutazione delle prove o l’accertamento di fatto.
  • Chi pretende un diritto subordinato a una condizione sospensiva potestativa semplice deve provare l’avveramento dell’evento condizionante, perché esso è elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto.
  • Una condizione è meramente potestativa se il suo avveramento dipende dal mero arbitrio di una parte, senza seri o apprezzabili motivi; non è meramente potestativa quando dipende da valutazioni di interesse e convenienza e da fattori estrinseci. La disponibilità di un fondo aziendale, dipendendo da una pluralità di fattori e dalle risorse complessive dell’amministrazione, non è per ciò solo rimessa all’arbitrio del datore di lavoro pubblico.
  • Una questione giuridica che richiede accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve indicare e documentare in quale atto del giudizio di merito l’avesse già dedotta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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