Cassazione Civile, Sentenza n. 5247/2020 del 26/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva convenuto l’azienda sanitaria sostenendo che la retribuzione di posizione non fosse stata correttamente liquidata. Aveva chiesto, in via principale, la misura totale, comprensiva della parte fissa minima, della parte variabile minima e dell’incremento della variabile minima, e, in subordine, la misura minima, in base agli artt. 35 e 39 del CCNL 1998/2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria e alla deliberazione aziendale n. 1822 del 1998. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda e condannato l’azienda al pagamento di Euro 19.682,11, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6879/2015 depositata il 10 dicembre 2015, aveva respinto l’appello dell’azienda, anche quanto all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo: l’atto indicava le ragioni di fatto e di diritto, la qualifica e le mansioni svolte e richiamava le disposizioni pertinenti. Nel merito, la Corte territoriale aveva rilevato che l’azienda aveva deliberato la calibratura degli incarichi e un incremento di punteggio anche in assenza di incarichi specifici, mentre in appello si era limitata a ribadire l’assenza di incarichi senza confrontarsi con tale ratio. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne specifica il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto un verbale di conciliazione sottoscritto l’11 gennaio 2017, all’esito di accordi sindacali del 24 novembre e del 1° dicembre 2016, e le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti e della loro richiesta congiunta. Ha precisato che l’accordo fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; la situazione non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto nel merito né a inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.
La cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo negoziale non si inquadra nelle tipologie decisorie previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c.; l’accordo concordemente prospettato elimina il bisogno di una decisione sul ricorso.
qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”
Quando le parti definiscono convenzionalmente la controversia in cassazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e viene meno l’efficacia della sentenza impugnata; non si tratta di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.
La Corte rinvia alla motivazione del precedente delle Sezioni Unite per la disciplina della cessazione della materia del contendere in presenza di un accordo negoziale concordemente dichiarato dalle parti.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (v. Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.).
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché tale esito non comporta l’integrale conferma dell’efficacia della sentenza impugnata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (v. Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.).
La modifica richiamata della disciplina del contributo unificato non comporta il raddoppio in caso di cessazione della materia del contendere per accordo, poiché tale esito non è né rigetto né inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale e ne chiedono concordemente la presa d’atto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale.
- La cessazione della materia del contendere derivante da un accordo convenzionale comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non equivale a un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Per dichiarare cessata la materia del contendere è sufficiente la concorde prospettazione dell’intervenuta definizione negoziale della lite; le parti possono indicare i termini dell’accordo oppure limitarsi ad attestare concordemente che l’accordo ha definito la controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso non si applica quando la cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo negoziale.
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