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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5249/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia tra un’azienda sanitaria locale e una dirigente medica riguardava il pagamento della retribuzione di posizione determinata secondo la pesatura e calibrazione degli incarichi approvata con la deliberazione n. 1899 del 1998 e con successive deliberazioni. Il giudice di primo grado aveva condannato l’azienda a pagare 18.809,72 euro, oltre accessori; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1472/2015 depositata il 6 marzo 2015, aveva rigettato l’appello dell’azienda e confermato la condanna. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha prodotto un verbale di conciliazione; all’udienza le parti hanno concordemente dichiarato che, in conseguenza della conciliazione, la materia del contendere era cessata.

La decisione

La Corte ha preso atto della dichiarazione concorde delle parti e del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere senza esaminare i quattro motivi di ricorso. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità, in ragione della definitiva regolamentazione degli effetti della controversia intervenuta con la conciliazione. Ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura è applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile alla cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis, Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

    Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione si applica soltanto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non può essere esteso in via analogica o interpretativa alla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La conciliazione sopravvenuta, quando le parti dichiarano concordemente cessata la materia del contendere e viene meno il loro interesse a proseguire, comporta che la Corte prenda atto della sopravvenienza e dichiari cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito i motivi di ricorso.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione è dovuto esclusivamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non si applica alla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

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