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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23318/2025 del 15/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a una dipendente di un'azienda di trasporti. Nei giudizi di merito era stata confermata la legittimità della destituzione, fondata su plurimi addebiti: omessa contabilizzazione di somme di denaro, predisposizione di una prassi di registrazione tardiva e occultata di operazioni contabili, nonché omessa vigilanza sui sottoposti. La lavoratrice aveva impugnato il recesso deducendo, tra l'altro, l'irregolarità del procedimento disciplinare per asserita mancanza della relazione di servizio prevista dalla normativa speciale, la contestazione della genuinità di un documento prodotto dalla datrice di lavoro, l'omesso esame di fatti decisivi, l'insussistenza di una condotta riconducibile alle ipotesi espulsive tipizzate e l'inadeguatezza della motivazione della sentenza d'appello. In Cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e dell'art. 53 dell'allegato A del r.d. 148/1931 per avere la Corte territoriale ritenuto non contestabile la relazione di servizio senza querela di falso; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla produzione dell'originale della relazione e sull'investitura del consiglio di disciplina; 3) violazione dell'art. 53 cit. per avere ritenuto che l'eventuale assenza della relazione non invalidasse il procedimento; 4) violazione degli artt. 42-45 e 48 del r.d. 148/1931 per avere ritenuto gli addebiti sanzionabili con la destituzione anziché con sanzioni conservative; 5) violazione delle norme sul reclamo e vizio motivazionale per la ritenuta adeguatezza della motivazione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla relazione di servizio perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola mancanza di querela di falso, ma aveva accertato la genuinità della copia prodotta e l'esistenza dell'originale anche per effetto di ulteriori documenti; ha inoltre rilevato la preclusione da doppia conforme per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e l'inammissibilità della censura contro un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam. Quanto al merito disciplinare, ha condiviso il giudizio della Corte territoriale: gli addebiti accertati non erano mere irregolarità o negligenze, ma condotte connotate da intenzionalità e idonee a ledere in modo grave il vincolo fiduciario, sicché la destituzione era legittima come forma di licenziamento per giusta causa; l'elencazione delle ipotesi espulsive del r.d. 148/1931 è stata letta come esemplificativa e non tassativa. È stata infine confermata la condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 53, allegato A, r.d. 148/1931

    La relazione di servizio prevista dalla norma è stata considerata documento la cui eventuale contestazione richiede un corretto confronto probatorio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la sua esistenza e genuinità risultassero comunque provate da altri documenti, e che l'eventuale assenza non invalidasse la procedura disciplinare.

  • artt. 2702 ss. c.c.

    Le norme sulla prova documentale sono richiamate per escludere che, nel caso concreto, fosse decisiva la sola mancanza di querela di falso, in presenza di ulteriori elementi documentali attestanti l'esistenza dell'atto.

  • artt. 214 e 222 ss. c.p.c.

    Sono evocati dalla ricorrente in relazione alla contestazione della genuinità del documento, ma la Corte ritiene la censura non risolutiva alla luce delle valutazioni di merito e delle preclusioni processuali.

  • artt. 42-45 e 48, all. A, r.d. 148/1931

    L'elencazione delle infrazioni punibili con sanzione conservativa o con destituzione è stata letta come non rigidamente tassativa; ciò che conta è la riconducibilità della condotta alla nozione legale di giusta causa. La destituzione è stata ritenuta applicabile perché gli addebiti accertati erano gravi e fiduciariamente lesivi.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nella critica alla decisione di merito, ma la Corte di cassazione non vi ravvisa un vizio decisivo nel ragionamento seguito dalla Corte d'appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Viene applicata la disciplina della doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile per doppia conforme; inoltre il dedotto travisamento del contenuto della prova viene ricondotto, in realtà, allo schema dell'errore di fatto revocatorio o comunque a censure non proponibili nei termini prospettati.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è ricondotto, quando ne ricorrano i presupposti, al rimedio della revocazione per errore di fatto, non al mezzo di ricorso per cassazione utilizzato in concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che le censure non colgano la ratio decidendi o siano comunque infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È evocato nel richiamo alla corretta qualificazione del vizio di travisamento del fatto probatorio, ma non conduce all'accoglimento della censura.

  • art. 2119 c.c.

    La Corte ribadisce che la destituzione disciplinare ex r.d. 148/1931, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, è sostanzialmente una forma di licenziamento per giusta causa.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul licenziamento disciplinare, la legittimità della sanzione non dipende dalla perfetta coincidenza tra addebito contestato e tipizzazione normativa o contrattuale, quando l'ordinamento prevede elenchi esemplificativi: è decisiva la riconducibilità della condotta alla nozione legale di giusta causa e la sua idoneità a compromettere il vincolo fiduciario.
  • La gravità disciplinare va valutata in concreto tenendo conto del ruolo rivestito dal lavoratore: condotte di omessa vigilanza, alterazione delle modalità di contabilizzazione o predisposizione di prassi elusive possono assumere gravità espulsiva, soprattutto se poste in essere da soggetti collocati in posizione apicale o di responsabilità.
  • Il travisamento del contenuto della prova non può essere dedotto in cassazione come semplice riesame del fatto se, in realtà, riguarda una diversa lettura delle risultanze probatorie già discussa nei precedenti gradi; nei casi di errore percettivo sul fatto probatorio può venire in rilievo il rimedio revocatorio, non il ricorso per cassazione nei termini impropriamente prospettati.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello si limita a condividere la decisione di primo grado aggiungendo argomenti rafforzativi, senza fondarsi su un diverso quadro fattuale decisivo.
  • L'eventuale vizio relativo a un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam non è idoneo a determinare la cassazione della sentenza quando la ratio decidendi sia sorretta da autonome argomentazioni sufficienti a reggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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