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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23331/2025 del 15/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi alla Gestione commercianti per il periodo ottobre 2007-dicembre 2013, riferiti alla posizione di una donna indicata come coadiutrice familiare presso una società ritenuta dall'ente impresa commerciale. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno rigettato l'opposizione, valorizzando gli esiti ispettivi e le dichiarazioni rese in sede di accesso, ritenendo che la società non fosse un mero studio professionale ma una struttura commerciale organizzata per offrire servizi ai professionisti e che la persona in questione svolgesse un ruolo rilevante nell'impresa, tale da integrare i presupposti dell'iscrizione alla Gestione commercianti, anche in cumulo con la Gestione separata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662/1996, per avere la corte territoriale affermato l'obbligo contributivo senza verificare compiutamente l'organizzazione dell'impresa, il lavoro prevalente del socio e/o dei familiari e l'inerenza delle attività alla qualità di coadiutrice familiare; 2) violazione dell'art. 1, commi 203-208, L. n. 662/1996 e dell'art. 2697 c.c., per avere attribuito alla donna la qualifica di coadiutrice senza accertare la partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale oltre le funzioni tipiche di amministratore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello non avesse confutato le specifiche contestazioni sull'assenza di ingerenza nel ciclo produttivo e sulla carenza dei presupposti per la doppia iscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto già consolidato in una doppia conforme di merito, e che i motivi fossero inoltre generici e non specifici perché non attaccavano in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla condivisione delle valutazioni del tribunale e sulla forza probatoria del materiale ispettivo rispetto alle prove raccolte in giudizio. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata lineare, adeguata e non apparente. Condanna alle spese e ordine relativo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 1, commi 202 e 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Disciplina richiamata dal ricorrente per contestare i presupposti dell'iscrizione alla Gestione commercianti e del relativo obbligo contributivo.

  • art. 1, commi da 203 a 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Disciplina richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale ai fini dell'iscrizione contributiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova sui presupposti dell'obbligo contributivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato dalla Corte per affermare che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e non apparente.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata per delimitare le anomalie motivazionali sindacabili in cassazione.

  • Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata in tema di obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di nullità motivazionale in una richiesta di nuovo esame del fatto quando la decisione di merito sia sorretta da un accertamento fattuale già confermato in doppia conforme.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi il nucleo argomentativo minimo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; non basta che la parte non condivida la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le argomentazioni richiamate per relationem dal giudice d'appello; la critica generica o assertiva è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito valorizza in modo coerente gli esiti ispettivi e li ritiene più persuasivi delle prove contrarie, la doglianza che si limiti a opporre una diversa lettura del materiale probatorio non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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