Cassazione Civile, Ordinanza n. 23317/2025 del 15/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato nel quale il dipendente aveva ottenuto in primo grado alcune somme per differenze retributive e per ulteriori competenze, nonché una parziale soccombenza sulla domanda riconvenzionale della società. Nel giudizio di merito oggetto della presente ordinanza il lavoratore chiedeva, tra l'altro, la condanna della società al pagamento di una differenza ulteriore tra quanto liquidato in base al livello I del CCNL e quanto spettante secondo il livello H, differenza che egli collegava al risarcimento riconosciuto in un parallelo giudizio sui licenziamenti, sostenendo che la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1151/2018 avesse confermato la tutela risarcitoria già liquidata per cinque mensilità in relazione al licenziamento orale. La Corte d'appello, invece, ritenne che quella precedente decisione avesse riformato parzialmente il primo grado e che, proprio per effetto di tale riforma, le cinque mensilità riferite al licenziamento orale non fossero dovute nel conteggio posto a base della domanda di differenze retributive. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 18, commi 1, 2 e 5, l. n. 300/1970 e dell'art. 1423 c.c., nonché motivazione inesistente, assumendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la sentenza n. 1151/2018 e che questa avesse invece confermato la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 2233 c.c. per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di merito. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale, osservando che la motivazione della Corte d'appello era presente, chiara e intelligibile, e inammissibile la censura di violazione di legge, poiché la questione riguardava in realtà l'interpretazione di una precedente sentenza e non l'applicazione degli artt. 18 St. lav. e 1423 c.c.; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, reputando non censurabile la compensazione delle spese, giustificata dalla reciproca parziale soccombenza e dall'esito complessivo della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'anomalia motivazionale denunciata, ritenendo che la Corte d'appello avesse spiegato in modo comprensibile perché la precedente sentenza sul licenziamento non consentisse di riconoscere le cinque mensilità ulteriori pretese dal lavoratore. Ha poi dichiarato inammissibile la censura di violazione di legge sul primo motivo, perché la questione devoluta era di interpretazione del decisum di una precedente sentenza e non di applicazione degli artt. 18 St. lav. e 1423 c.c. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima e non sindacabile in cassazione la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di merito, fondata sul complessivo esito del giudizio e sulla reciproca parziale soccombenza. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 18 l. n. 300/1970
La Corte non ne ha fatto applicazione diretta nel giudizio di legittimità; ha affermato che la censura del ricorrente era incongrua perché la controversia riguardava l'interpretazione di una precedente decisione e non la violazione delle regole sostanziali sulla tutela contro il licenziamento.
art. 1423 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla questione decisa, che atteneva all'interpretazione di un precedente decisum e non a una sua nullità o inefficacia.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; ha escluso che nel caso concreto vi fosse motivazione inesistente o apparente.
art. 92 c.p.c.
La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dal complessivo esito della lite e dalla reciproca parziale soccombenza; la relativa statuizione è stata ritenuta insindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 2233 c.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto decisivo rispetto alla motivazione della Corte d'appello sulla compensazione.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria era stata rigettata in appello; tale esito è stato considerato nel quadro complessivo che giustificava la compensazione delle spese.
D.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato in dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa o affetta da contrasto insanabile, non essendo sufficiente un mero dissenso sulla ricostruzione del fatto o sull'interpretazione del decisum.
- Quando la decisione impugnata si fonda sull'interpretazione di una precedente sentenza resa tra le stesse o analoghe parti, la critica deve investire il contenuto e la portata di quella decisione; è incongruo denunciare direttamente la violazione di norme sostanziali se il punto controverso è, in realtà, esegetico.
- La valutazione della Corte di merito circa gli effetti di una precedente pronuncia va letta nel perimetro del petitum effettivo del giudizio: se il giudice non è chiamato a definire il rapporto originario oggetto di quella sentenza, ma solo a stabilire se essa fondi una specifica pretesa economica, il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza del percorso argomentativo adottato.
- La compensazione integrale delle spese può essere sorretta dal complessivo andamento della lite e dalla reciproca parziale soccombenza delle parti; quando la motivazione sul punto è congrua, la statuizione è difficilmente aggredibile in cassazione.
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