Cassazione Civile, Ordinanza n. 23313/2025 del 15/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica contrattualizzata volta a ottenere l'immediata corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato per un pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di un Comune, rapporto cessato prima dell'instaurazione di un successivo rapporto a tempo indeterminato con il medesimo ente. La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto al TFR alla cessazione del primo rapporto, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla disciplina del TFR pubblicistico. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di varie norme di legge e dell'accordo quadro del 29 luglio 1999, sostenendo che il TFR dei dipendenti pubblici avrebbe natura previdenziale e sarebbe strutturalmente diverso dal TFR privatistico ex art. 2120 c.c., poiché erogato da un Fondo gestito dall'INPS, alimentato da contributi obbligatori, con meccanismi di calcolo e di erogazione peculiari, senza anticipazioni e senza possibilità di corresponsione mensile in busta paga; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sui contratti a termine e della giurisprudenza eurounitaria, prospettando che la reiterazione dei contratti annuali avrebbe determinato un'unicità del rapporto di servizio, tale da ricondurre la vicenda a un rapporto unitario con conseguenze diverse sul momento di esigibilità del TFR. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'INPS non fossero idonee a superare il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e diviene esigibile alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla successiva instaurazione di un nuovo rapporto con la stessa amministrazione e dalla permanenza dell'iscrizione al fondo INPS. Ha inoltre osservato che la deduzione sull'unicità del rapporto per asserita illegittima reiterazione dei contratti a termine era priva di riscontro e comunque estranea alla ratio decidendi, poiché nel caso concreto vi era stata la cessazione di un primo rapporto e la successiva costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna dell'INPS al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge
base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non introduceva argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato
applicabile anche al TFR del pubblico impiego contrattualizzato; il diritto sorge alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro
art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa natura del trattamento di fine rapporto pubblicistico
Accordo quadro del 29 luglio 1999
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della specialità del regime del TFR pubblico
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo
art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul TFR pubblicistico
art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
invocato per sostenere la tesi dell'unicità del rapporto conseguente alla reiterazione dei contratti a termine
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014
richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
non citato espressamente nel testo, non incluso
art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
richiamato solo per escludere l'applicabilità delle disposizioni sul Fondo di garanzia al TFR pubblico
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale su cui sono fondati i motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è esigibile alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro, secondo la logica dell'art. 2120 c.c., e non alla cessazione dell'iscrizione al fondo INPS che ne gestisce l'erogazione.
- La successione temporale tra un rapporto a tempo determinato cessato e un successivo rapporto a tempo indeterminato con la medesima amministrazione non elimina la cesura giuridica tra i due rapporti e non impedisce la maturazione del TFR alla cessazione del primo.
- Le peculiarità organizzative e finanziarie del TFR pubblico non sono sufficienti, da sole, a escluderne la riconduzione alla disciplina generale dell'art. 2120 c.c. quanto al momento di esigibilità.
- La deduzione dell'unicità del rapporto per asserita illegittima reiterazione dei contratti a termine è irrilevante se la decisione impugnata si fonda sulla distinta cessazione di un primo rapporto e sulla successiva instaurazione di un nuovo rapporto negozialmente autonomo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese da un orientamento consolidato senza addurre argomenti decisivi idonei a mutarlo.
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