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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23313/2025 del 15/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica contrattualizzata volta a ottenere l'immediata corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato per un pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di un Comune, rapporto cessato prima dell'instaurazione di un successivo rapporto a tempo indeterminato con il medesimo ente. La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto al TFR alla cessazione del primo rapporto, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla disciplina del TFR pubblicistico. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di varie norme di legge e dell'accordo quadro del 29 luglio 1999, sostenendo che il TFR dei dipendenti pubblici avrebbe natura previdenziale e sarebbe strutturalmente diverso dal TFR privatistico ex art. 2120 c.c., poiché erogato da un Fondo gestito dall'INPS, alimentato da contributi obbligatori, con meccanismi di calcolo e di erogazione peculiari, senza anticipazioni e senza possibilità di corresponsione mensile in busta paga; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sui contratti a termine e della giurisprudenza eurounitaria, prospettando che la reiterazione dei contratti annuali avrebbe determinato un'unicità del rapporto di servizio, tale da ricondurre la vicenda a un rapporto unitario con conseguenze diverse sul momento di esigibilità del TFR. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'INPS non fossero idonee a superare il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e diviene esigibile alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla successiva instaurazione di un nuovo rapporto con la stessa amministrazione e dalla permanenza dell'iscrizione al fondo INPS. Ha inoltre osservato che la deduzione sull'unicità del rapporto per asserita illegittima reiterazione dei contratti a termine era priva di riscontro e comunque estranea alla ratio decidendi, poiché nel caso concreto vi era stata la cessazione di un primo rapporto e la successiva costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna dell'INPS al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento di fine rapporto è esigibile alla cessazione giuridica del singolo rapporto di lavoro, secondo la logica dell'art. 2120 c.c., e non alla cessazione dell'iscrizione al fondo INPS che ne gestisce l'erogazione.
  • La successione temporale tra un rapporto a tempo determinato cessato e un successivo rapporto a tempo indeterminato con la medesima amministrazione non elimina la cesura giuridica tra i due rapporti e non impedisce la maturazione del TFR alla cessazione del primo.
  • Le peculiarità organizzative e finanziarie del TFR pubblico non sono sufficienti, da sole, a escluderne la riconduzione alla disciplina generale dell'art. 2120 c.c. quanto al momento di esigibilità.
  • La deduzione dell'unicità del rapporto per asserita illegittima reiterazione dei contratti a termine è irrilevante se la decisione impugnata si fonda sulla distinta cessazione di un primo rapporto e sulla successiva instaurazione di un nuovo rapporto negozialmente autonomo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese da un orientamento consolidato senza addurre argomenti decisivi idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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