Cassazione Penale, Sentenza n. 09256/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello cautelare, aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della misura cautelare della custodia in carcere adottata il 4 giugno 2024 nel procedimento "Habanero" (capo B) - relativo al triplice omicidio e al tentato omicidio noto come "Strage dell'Ariola") alla data della precedente misura applicata il 20 gennaio 2012 nel procedimento "Luce nei boschi" (per violazione dell'art. 416-bis). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 297, 303 e 125 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo: 1) l'esistenza di una connessione qualificata (continuazione o connessione teleologica) tra il reato associativo e i fatti omicidiari, rendendo operativa la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3; 2) che gli elementi indiziari relativi alla "Strage dell'Ariola" erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza (quindi la seconda misura avrebbe dovuto decorrere retroattivamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Catanzaro: 1) non sussisteva una connessione qualificata tra il reato di associazione mafiosa e gli omicidi tale da giustificare la retrodatazione (la continuazione è esclusa perché gli omicidi furono commessi come reazione ad eventi successivi all'adesione del ricorrente all'associazione; la connessione teleologica è esclusa perché gli omicidi non costituivano la finalità per cui l'associazione era stata costituita); 2) gli elementi indiziari relativi alla "Strage dell'Ariola" non erano, al momento della prima ordinanza (procedimento "Luce nei boschi"), sufficientemente delineati: era necessaria l'elaborazione investigativa e il riscontro oggettivo delle dichiarazioni dei collaboratori prima di poter fondare una misura cautelare. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione dell'anteriorità della desumibilità degli indizi è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)
La norma sulla retrodatazione dei termini delle misure cautelari è stata applicata secondo la giurisprudenza: la retrodatazione opera solo se tra i reati esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) oppure, se i procedimenti sono davanti alla stessa autorità e la separazione è scelta del P.M., quando gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che nessuna di queste condizioni sussistesse.
art. 12, comma 1, lett. b) e c) disp. att. c.p.p. (criteri di connessione qualificata)
Richiamata per precisare il concetto di connessione "qualificata": non è sufficiente un rapporto generico o funzionale tra reati; per la retrodatazione occorre che la connessione sia del tipo previsto dalle lettere b) e c) (es. reati commessi per eseguire gli altri). La Corte ha ritenuto che gli omicidi non fossero finalizzati alla realizzazione dell'associazione.
Articolo contestato nell'ambito dei procedimenti coinvolti (associazione di stampo mafioso). La Corte ha tratto la distinzione tra il reato associativo, la cui finalità non coincide necessariamente con la commissione degli omicidi, e i singoli reati violenti posti in essere nell'ambito dell'attività del sodalizio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione richiamati dal ricorrente)
Norme che individuano i motivi di impugnazione per la cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure in parte infondate ed in parte inammissibili, non suffragate da una dimostrazione di illogicità della motivazione di merito.
Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen. (requisitoria scritta del P.M.)
Richiamata per segnalare che il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta ai sensi di tale norma, con richiesta di inammissibilità dell'impugnazione.
Norma richiamata per la riproduzione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari nella sentenza di cassazione; menzionata nel provvedimento ma senza incidenza sul decisum.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di misure cautelari (art. 297, comma 3) richiede una connessione "qualificata" tra i reati (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) che vada oltre una mera relazione funzionale o tematica tra i fatti.
- Quando le ordinanze cautelari riguardano procedimenti diversi, la semplice partecipazione a un'associazione mafiosa non è automaticamente collegabile, ai fini della retrodatazione, a delitti omicidiari commessi nell'ambito dell'attività del sodalizio: occorre dimostrare che gli omicidi fossero finalità dell'associazione o eseguiti per realizzare altri reati previsti dallo stesso schema di connessione qualificata.
- La valutazione della "desumibilità" dagli atti degli elementi che giustificano una seconda ordinanza cautelare è essenzialmente una valutazione di fatto e di merito; in Cassazione può essere sindacata solo nei limiti della logicità e della coerenza della motivazione del giudice di merito, non per una rivalutazione libera delle prove.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono trovare riscontri oggettivi e un'elaborazione investigativa ulteriore prima di poter fondare una misura cautelare: la mera notizia o la previsione di fatti non sempre è sufficiente a giustificare retrodatazioni.
- Le doglianze difensive che chiedono una diversa lettura integrale degli atti e degli elementi probatori rischiano l'inammissibilità quando mirino a una rivalutazione dei fatti più che a dimostrare illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
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