Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva applicato a Sarica la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati indicati ai capi 4 e 5 (tra cui art. 110/512-bis c.p. con aggravamento ex art. 416-bis c.p. e reati tributari ex art. 8 D. Lgs. n.74/2000). I motivi denunciavano: (I) violazione dell'art. 512-bis c.p. per contraddittorietà e illogicità della motivazione (sostenendo che il G.i.p. aveva riconosciuto l'inconsapevolezza di Sarica); (II) vizi di motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. nella configurazione della circostanza aggravante mafiosa; (III) carenza di gravi indizi per il reato tributario perché alcuni fatti sarebbero avvenuti fuori dal periodo in cui Sarica era amministratore; (IV) violazione delle regole sulle esigenze cautelari per difetto di attualità e concretezza. Il Tribunale di merito aveva valorizzato altresì conversazioni intercettate e la "assenza di qualsivoglia struttura aziendale, di sede operativa, di beni aziendali" come elementi a supporto della consapevolezza dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solamente in relazione alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., perché il Tribunale era rimasto del tutto silente sul punto: ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, sezione per il riesame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato per carenza di specificità o per essere reiterativo di doglianze già disattese; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato gli elementi indiziari (intercettazioni e circostanze oggettive sull'assenza di struttura aziendale) circa la consapevolezza e il concorso nei reati.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Rinvio alla procedura semplificata prevista dalla norma per il procedimento; richiamata come forma del procedimento seguito.
Norma sostanziale relativa al fatto di reato contestato; il ricorrente ha contestato la motivazione del Tribunale nell'applicazione di questa fattispecie, ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza reiterativa e infondata.
Circostanza aggravante di natura mafiosa; la Corte ha rilevato una lacuna motivazionale del Tribunale sul punto e ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
art. 110 c.p. e art. 512-bis c.p. (con aggravamento ex art. 416-bis)
Contestazione di concorso nei reati (art.110) e applicazione della figura prevista dall'art.512-bis; il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gravi indizi, valorizzando intercettazioni e la carenza di struttura aziendale.
Norma sul reato tributario richiamata per il capo 5: la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al periodo temporale, atteso che parte delle violazioni si collocano nel periodo in cui l'imputato era amministratore e che sono attribuite anche come concorso extraneus.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Criteri di specificità dei motivi in cassazione: la Corte ha ritenuto molti motivi del ricorso privi della necessaria specificità ovvero reiterativi, risultando quindi inammissibili.
Massime di principio
- Per l'affermazione di una circostanza aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) il giudice deve motivare specificamente sul punto: la sola affermazione generica è insufficiente e può determinare annullamento e rinvio.
- In sede di cassazione i motivi devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; doglianze generiche o reiterative di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- Le intercettazioni e gli elementi oggettivi (ad es. l'assenza di una struttura aziendale, sede o beni) possono essere valorizzati come indizi della consapevolezza e del concorso nei reati societari/tributari, purché la motivazione sia chiara e non contraddittoria.
- La contestazione di carenza di indizi per fatti attribuiti a periodi temporali diversi richiede prova o chiara indicazione cronologica: se parti dei fatti ricadono nel periodo di responsabilità dell'amministratore, l'eccezione può risultare infondata.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su un profilo rilevante (es. aggravante), la Cassazione può limitare l'annullamento a quel profilo e rinviare per nuovo esame, senza rimettere in discussione le altre valutazioni correttamente motivate.
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