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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva applicato a Sarica la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati indicati ai capi 4 e 5 (tra cui art. 110/512-bis c.p. con aggravamento ex art. 416-bis c.p. e reati tributari ex art. 8 D. Lgs. n.74/2000). I motivi denunciavano: (I) violazione dell'art. 512-bis c.p. per contraddittorietà e illogicità della motivazione (sostenendo che il G.i.p. aveva riconosciuto l'inconsapevolezza di Sarica); (II) vizi di motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. nella configurazione della circostanza aggravante mafiosa; (III) carenza di gravi indizi per il reato tributario perché alcuni fatti sarebbero avvenuti fuori dal periodo in cui Sarica era amministratore; (IV) violazione delle regole sulle esigenze cautelari per difetto di attualità e concretezza. Il Tribunale di merito aveva valorizzato altresì conversazioni intercettate e la "assenza di qualsivoglia struttura aziendale, di sede operativa, di beni aziendali" come elementi a supporto della consapevolezza dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solamente in relazione alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., perché il Tribunale era rimasto del tutto silente sul punto: ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, sezione per il riesame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato per carenza di specificità o per essere reiterativo di doglianze già disattese; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato gli elementi indiziari (intercettazioni e circostanze oggettive sull'assenza di struttura aziendale) circa la consapevolezza e il concorso nei reati.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Rinvio alla procedura semplificata prevista dalla norma per il procedimento; richiamata come forma del procedimento seguito.

  • art. 512-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa al fatto di reato contestato; il ricorrente ha contestato la motivazione del Tribunale nell'applicazione di questa fattispecie, ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza reiterativa e infondata.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Circostanza aggravante di natura mafiosa; la Corte ha rilevato una lacuna motivazionale del Tribunale sul punto e ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.

  • art. 110 c.p. e art. 512-bis c.p. (con aggravamento ex art. 416-bis)

    Contestazione di concorso nei reati (art.110) e applicazione della figura prevista dall'art.512-bis; il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gravi indizi, valorizzando intercettazioni e la carenza di struttura aziendale.

  • art. 8 D. Lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato tributario richiamata per il capo 5: la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al periodo temporale, atteso che parte delle violazioni si collocano nel periodo in cui l'imputato era amministratore e che sono attribuite anche come concorso extraneus.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Criteri di specificità dei motivi in cassazione: la Corte ha ritenuto molti motivi del ricorso privi della necessaria specificità ovvero reiterativi, risultando quindi inammissibili.

Massime di principio

  • Per l'affermazione di una circostanza aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) il giudice deve motivare specificamente sul punto: la sola affermazione generica è insufficiente e può determinare annullamento e rinvio.
  • In sede di cassazione i motivi devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; doglianze generiche o reiterative di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Le intercettazioni e gli elementi oggettivi (ad es. l'assenza di una struttura aziendale, sede o beni) possono essere valorizzati come indizi della consapevolezza e del concorso nei reati societari/tributari, purché la motivazione sia chiara e non contraddittoria.
  • La contestazione di carenza di indizi per fatti attribuiti a periodi temporali diversi richiede prova o chiara indicazione cronologica: se parti dei fatti ricadono nel periodo di responsabilità dell'amministratore, l'eccezione può risultare infondata.
  • Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su un profilo rilevante (es. aggravante), la Cassazione può limitare l'annullamento a quel profilo e rinviare per nuovo esame, senza rimettere in discussione le altre valutazioni correttamente motivate.

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