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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di esecuzione il Tribunale di Salerno ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'interessato con due sentenze di condanna del Tribunale di Sala Consilina. La revoca è stata disposta, per una prima sentenza, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. per commissione di ulteriore delitto o contravvenzione della stessa indole punita con pena detentiva; per la seconda, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. per sopravvenuta condanna per un delitto anteriormente commesso che, sommata alla pena sospesa, supera i limiti dell'art. 163 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sospensione condizionale non potrebbe essere revocata quando il beneficio si sia ormai consolidato per il decorso del termine previsto dall'art. 167 c.p., con conseguente maturazione dell'effetto estintivo del reato; inoltre ha lamentato che l'ordinanza impugnata non avesse verificato tale consolidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il principio enunciato da un precedente richiamato dal ricorrente, relativo alla revoca ex art. 168, comma 3, c.p., non si applica alle revoche disposte ai sensi dell'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, c.p. In tali ipotesi la revoca dipende da un fatto sopravvenuto che impedisce l'effetto estintivo di cui all'art. 167 c.p.; è quindi irrilevante che la sentenza di condanna successiva sia intervenuta o sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del quinquennio o biennio, purché il reato nuovo sia stato commesso entro quel termine. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    consente la revoca della sospensione condizionale per commissione di ulteriore delitto o contravvenzione della stessa indole, se puniti con pena detentiva.

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    consente la revoca della sospensione condizionale quando sopravviene condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata con la pena sospesa, supera i limiti dell'art. 163 c.p.

  • art. 163 c.p.

    è richiamato come parametro dei limiti entro cui la pena complessiva deve rimanere per il mantenimento del beneficio.

  • art. 167 c.p.

    disciplina l'effetto estintivo del reato al decorso del termine di prova; la Corte distingue tale effetto dalle revoche ex art. 168, comma 1, c.p.

  • art. 168, comma 3, c.p.

    la pronuncia richiamata dal ricorrente riguarda questa diversa ipotesi di revoca, che la Corte considera strutturalmente e funzionalmente distinta da quelle del comma 1.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    è menzionato solo nel precedente giurisprudenziale richiamato, relativo alla concessione della sospensione in violazione di cause ostative non documentalmente note.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, c.p. presuppone un fatto sopravvenuto verificatosi nel periodo rilevante e non è esclusa dal mero decorso del termine di cui all'art. 167 c.p. se il reato nuovo o la condanna successiva si collocano entro quel periodo.
  • L'irreversibilità dell'effetto estintivo previsto dall'art. 167 c.p. opera quando si è compiutamente realizzato il presupposto estintivo; tale regola non impedisce la revoca del beneficio per le ipotesi del comma 1 dell'art. 168 c.p., che sono strutturalmente diverse dalla revoca di cui al comma 3.
  • Ai fini della revoca del beneficio per commissione di un nuovo reato, rileva il momento di commissione del fatto entro il quinquennio o biennio, non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
  • Il principio affermato in tema di revoca ex art. 168, comma 3, c.p. non è estensibile automaticamente alle revoche previste dall'art. 168, comma 1, c.p., poiché si tratta di istituti con diversa struttura e diversa funzione.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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