Cassazione Penale, Sentenza n. 16362/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria e alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla non applicazione dell'art. 131-bis e alla discussa sussistenza del reato di ricettazione, ritenendo corretta la valutazione sulla natura illecita della merce (assenza di documenti di provenienza) e giustificata la negazione della particolare tenuità in relazione al numero di oggetti contraffatti e ai precedenti dell'imputato. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione, da parte della Corte di Appello, della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ex art. 53 legge 24/11/1981 n.689) e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli perché esamini compiutamente quel profilo. Il resto della sentenza è stato confermato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità, valutando il danno all'economia legale derivante dalla vendita dei beni contraffatti, il numero degli oggetti e i precedenti penali dell'imputato.
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 58
Gli artt. 53 e 58 disciplinano la possibilità di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice d'appello deve motivare adeguatamente la mancata conversione quando la questione è stata dedotta in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei termini consentiti.
reato di ricettazione (art. 648 c.p.)
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come ricettazione, ritenendo che l'assenza di documentazione fiscale o di altro tipo idonea a dimostrare la legittima provenienza costituisca elemento idoneo a provare la natura illecita della merce.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018 (Rv. 273932 - 01)
Precedente che afferma l'obbligo del giudice d'appello di motivare sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la sua mancata considerazione integra vizio di motivazione e giustifica annullamento con rinvio.
Massime di principio
- L'assenza di documenti che attestino la provenienza lecita dei beni può legittimamente essere valutata come indice della loro natura illecita ai fini della ricettazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta della quantità di beni, del danno all'economia legale e dei precedenti dell'imputato; la mera modesta entità della pena non è sufficiente da sola a determinare la non punibilità.
- Se in appello viene sollevata la questione della conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente sull'accoglimento o sul rigetto di tale richiesta; l'omissione costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento limitato a quel profilo.
- L'annullamento parziale con rinvio riguarda solo le questioni omesse o viziate: le parti della decisione correttamente motivate restano confermate e possono divenire irrevocabili.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe documentare la lecita provenienza dei beni e sollevare esplicitamente, fin dal gravame, la richiesta di conversione della pena per assicurarsi che il giudice d'appello ne dia conto nella motivazione.
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